(Italiano) DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che  modifica  la  direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i rifiuti di imballaggio. (20G00135) 

(GU n.226 del 11-9-2020)

 

 Vigente al: 26-9-2020  

 

 

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la  direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 16; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  nonche'  l'intesa
della Conferenza  medesima,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle  disposizioni
di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1,  lettera  m),
dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, resi nella  seduta  del
26 giugno 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico  e,  per  quanto  riguarda  il  recepimento  della
direttiva in materia di imballaggi, della salute; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali. 
 
  1. All'articolo 177, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.  152,  dopo  le  parole  «delle  direttive  comunitarie,  in
particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte  le  seguenti:
«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le  parole  da
«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia»  sono  aggiunte
le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali
per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la
competitivita' a lungo termine dell'Unione». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, dopo le parole:  «beni  da  cui  originano  i  rifiuti,»
inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»; 
  3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine
di rafforzare il riutilizzo, la  prevenzione,  il  riciclaggio  e  il
recupero dei rifiuti, con  uno  o  piu'  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata, sono istituiti,  anche  su  istanza  di  parte,
regimi di responsabilita' estesa  del  produttore.  Con  il  medesimo
decreto sono definiti, per singolo regime di  responsabilita'  estesa
del produttore, i requisiti, nel rispetto  dell'articolo  178-ter,  e
sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione  dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali
prodotti e la successiva gestione  dei  rifiuti,  la  responsabilita'
finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o  importi  prodotti  (produttore
del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una  responsabilita'  estesa   del
produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita'  estesa
del produttore di cui agli  articoli  217  e  seguenti  del  presente
decreto. 
  2.  La  responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
  3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti  con
i decreti  di  cui  al  comma  1  prevedono  misure  appropriate  per
incoraggiare una progettazione dei prodotti  e  dei  loro  componenti
volta a ridurne gli impatti ambientali e  la  produzione  di  rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad
assicurare che il recupero e lo smaltimento  dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri  di  priorita'  di  cui
all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo  177.  Tali
misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo,  la  produzione  e  la
commercializzazione di prodotti  e  componenti  dei  prodotti  adatti
all'uso  multiplo,  contenenti  materiali   riciclati,   tecnicamente
durevoli  e  facilmente  riparabili  e  che,  dopo  essere  diventati
rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati
per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei  rifiuti.  Le
misure tengono conto  dell'impatto  dell'intero  ciclo  di  vita  dei
prodotti,  della  gerarchia  dei  rifiuti  e,  se  del  caso,   della
potenzialita' di riciclaggio multiplo. 
  4. I decreti di cui al comma 1: 
    a)   tengono   conto   della   fattibilita'   tecnica   e   della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi  sanitari,
ambientali  e  sociali,  rispettando  l'esigenza  di  assicurare   il
corretto funzionamento del mercato interno; 
    b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti
nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne  derivano  ed  includono
l'obbligo di mettere a  disposizione  del  pubblico  le  informazioni
relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo; 
    c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. 
  5. Nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, i regimi di  responsabilita'  estesa
del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del  comma  1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata.». 
  4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Art.  178-ter   (Requisiti   generali   minimi   in   materia   di
responsabilita'  estesa  del  produttore).   -   1.   I   regimi   di
responsabilita'  estesa  del   produttore   rispettano   i   seguenti
requisiti: 
    a) definizione dei ruoli  e  delle  responsabilita'  di  tutti  i
pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere  di  riferimento,
compresi i produttori che immettono prodotti sul  mercato  nazionale,
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di  prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,
i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali  e,  ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il
riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; 
    b) definizione in  linea  con  la  gerarchia  dei  rifiuti  degli
obiettivi di gestione dei rifiuti,  volti  a  conseguire  almeno  gli
obiettivi quantitativi rilevanti per  il  regime  di  responsabilita'
estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al  presente  decreto  ed  alle   direttive   94/62/CE,   2000/53/CE,
2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  e
definiscono,  ove  opportuno,  altri   obiettivi   quantitativi   e/o
qualitativi considerati rilevanti per il  regime  di  responsabilita'
estesa del produttore; 
    c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle  informazioni
relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta  e
sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti,  specificando
i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini
della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui
al comma 8; 
    d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori
e importatori di prodotti, nel rispetto del principio  di  equita'  e
proporzionalita'   in   relazione   alla   quota   di    mercato    e
indipendentemente dalla loro provenienza; 
    e) assicurazione che i produttori del  prodotto  garantiscano  la
corretta informazione  agli  utilizzatori  del  loro  prodotto  e  ai
detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa
del produttorecirca le misure di prevenzione dei  rifiuti,  i  centri
per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i  sistemi  di
ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della  dispersione
dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di  rifiuti
a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,
in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 
  2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 
    a) una copertura geografica della rete di  raccolta  dei  rifiuti
corrispondente alla  copertura  geografica  della  distribuzione  dei
prodotti, senza limitare la raccolta alle aree  in  cui  la  raccolta
stessa  e  gestione  dei  rifiuti  sono  piu'  proficue  e   fornendo
un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti  anche
nelle zone piu' svantaggiate; 
    b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per
soddisfare gli obblighi derivanti dalla  responsabilita'  estesa  del
produttore; 
    c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari
verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4,  per
valutare: 
      1. la loro gestione finanziaria,  compreso  il  rispetto  degli
obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
      2. la qualita' dei dati raccolti e  comunicati  in  conformita'
del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE)  n.
1013/2006; 
    d)  pubblicita'  delle  informazioni  sul   conseguimento   degli
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera  b),  e,
nel caso di adempimento  collettivo  degli  obblighi  in  materia  di
responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su: 
      1. proprieta' e membri; 
      2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti  per
unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 
      3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 
  3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti  dalla
responsabilita'  estesa  del  produttore,   versano   un   contributo
finanziario affinche' lo stesso: 
    a) copra i seguenti  costi  per  i  prodotti  che  il  produttore
immette sul mercato nazionale: 
      1) costi della raccolta differenziata di  rifiuti  e  del  loro
successivo trasporto; 
      2)  costi  della  cernita  e  del  trattamento  necessario  per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal  riutilizzo,  dalla
vendita dei rifiuti derivanti  dai  propri  prodotti,  dalla  vendita
delle materie prime secondarie ottenute  dai  propri  prodotti  e  da
cauzioni di deposito non reclamate; 
      3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di
cui al comma 1, lettera b); 
      4) costi di una  congrua  informazione  agli  utilizzatori  dei
prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 
      5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a  norma
del comma 1, lettera c); 
    b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi  in  materia
di  responsabilita'  estesa  del  produttore,   sia   modulato,   ove
possibile, per singoli prodotti  o  gruppi  di  prodotti  simili,  in
particolare tenendo  conto  della  loro  durevolezza,  riparabilita',
riutilizzabilita' e  riciclabilita'  e  della  presenza  di  sostanze
pericolose, adottando in tal modo un approccio basato  sul  ciclo  di
vita e in linea con gli obblighi fissati dalla  pertinente  normativa
dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine
di garantire il buon funzionamento del mercato interno; 
    c) non superi i costi che sono necessari per fornire  servizi  di
gestione dei rifiuti in modo efficiente in  termini  di  costi.  Tali
costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,
reti  e  ambiente  (ARERA),  in  modo  trasparente  tra  i   soggetti
interessati. 
  4. La lettera a) di cui al comma 3 non  si  applica  ai  regimi  di
responsabilita'  estesa  del  produttore  di   cui   alle   direttive
2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.  Il  principio  della  copertura
finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma
3  puo'  essere  derogato,  previa   autorizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ove  ricorra
la necessita' di garantire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la
sostenibilita' economica del  regime  di  responsabilita'  estesa,  a
condizione che: 
    a) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore
istituiti con direttive europee, per  raggiungere  gli  obiettivi  in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti  sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari; 
    b) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore
istituiti dopo il 4 luglio 2018  per  raggiungere  gli  obiettivi  in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti  sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari; 
    c) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore
istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere  gli  obiettivi  in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50
per cento dei costi necessari; 
    d) e a condizione  che  i  rimanenti  costi  siano  sostenuti  da
produttori originali di rifiuti o distributori. 
  5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre  la  quota  dei
costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi  di
responsabilita' estesa del produttore istituiti prima  del  4  luglio
2018. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli
obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e,  in
particolare: 
    a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9  nel
Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la  correttezza  e
la provenienza; 
    b)  analizza  i  bilanci  di  esercizio   ed   effettua   analisi
comparative tra i diversi sistemi collettivi  evidenziando  eventuali
anomalie; 
    c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al
comma 3; 
    d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti  negli
accordi di programma  stipulati  dai  sistemi  di  gestione  volti  a
favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei  rifiuti  e
ne monitora l'attuazione; 
    e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del  presente
articolo per  ciascun  sistema  istituito  e  per  tutti  i  soggetti
responsabili. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare sono  definite  le  modalita'  di  vigilanza  e
controllo di cui al comma 6. 
  8.  Al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di  vigilanza  e
controllo di cui al comma 6,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  e'  istituito  il  Registro
nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un  regime
di responsabilita' estesa del produttore sono  tenuti  ad  iscriversi
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al  comma  7;  in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro  dell'Unione
che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere
agli  obblighi   derivanti   dall'istituzione   di   un   regime   di
responsabilita' estesa, questi  designano  una  persona  giuridica  o
fisica  stabilita  sul  territorio  nazionale  quale   rappresentante
autorizzato  per  l'adempimento  degli  obblighi  e  l'iscrizione  al
Registro. 
  9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi
all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le  modalita'
con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi  attraverso
i  quali  i  produttori  adempiono  ai  propri  obblighi,  in   forma
individuale  e  associata,  con  statuto  e  annessa   documentazione
relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre  di  ogni  anno  il
bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto  dell'attivita'
di gestione in caso di sistemi individuali; entro il  31  ottobre  di
ogni anno una relazione sulla gestione relativa  all'anno  precedente
contenente  gli  obiettivi   raggiunti   ovvero   le   ragioni   che,
eventualmente,  impediscono  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita'  di
raccolta e di trattamento implementate, le  voci  di  costo  relative
alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi
dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate
da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno  un  piano
specifico di prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  successivo;
entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo  ambientale
per  l'anno  successivo  dettagliando  le  voci  di  costo   che   lo
compongono.». 
  5. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 3, primo periodo, le  parole  «a  singoli  flussi  di
rifiuti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  flussi  di  rifiuti
specifici»  e  le  parole  «qualora  cio'  sia   giustificato»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  cio'   sia   previsto   nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita'  che
rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte  II
o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le  parole  «a  singoli  flussi  di
rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti». 
  6.  L'articolo  180  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). - 1.  Al  fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione  dei
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo  economico,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta  il
Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti.   Il   Programma
nazionale di  prevenzione  dei  rifiuti  fissa  idonei  indicatori  e
obiettivi   qualitativi   e   quantitativi   per    la    valutazione
dell'attuazione delle misure  di  prevenzione  dei  rifiuti  in  esso
stabilite. 
  2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma nazionale  di
prevenzione dei rifiuti comprende misure che: 
    a) promuovono  e  sostengono  modelli  di  produzione  e  consumo
sostenibili; 
    b) incoraggiano la progettazione, la  fabbricazione  e  l'uso  di
prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse,  durevoli,  anche
in  termini  di  durata  di  vita  e  di  assenza   di   obsolescenza
programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e  aggiornabili
nonche' l'utilizzo di  materiali  ottenuti  dai  rifiuti  nella  loro
produzione; 
    c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde
evitare che tali materie diventino rifiuti; 
    d) incoraggiano il riutilizzo  di  prodotti  e  la  creazione  di
sistemi che promuovono attivita' di riparazione e di  riutilizzo,  in
particolare per le  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  i
tessili e i mobili, nonche' imballaggi  e  materiali  e  prodotti  da
costruzione; 
    e)  incoraggiano,  se  del  caso  e  fatti  salvi  i  diritti  di
proprieta' intellettuale, la disponibilita' di pezzi di  ricambio,  i
manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni  tecniche  o
altri  strumenti,  attrezzature  o   software   che   consentano   la
riparazione e il riutilizzo  dei  prodotti  senza  comprometterne  la
qualita' e la sicurezza; 
    f) riducono la produzione di rifiuti nei processi  inerenti  alla
produzione industriale,  all'estrazione  di  minerali,  all'industria
manifatturiera, alla  costruzione  e  alla  demolizione,  tenendo  in
considerazione le migliori tecniche disponibili; 
    g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella  produzione
primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e
in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e  nei
servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo
all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di  ridurre
del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di
vendita al dettaglio  e  di  consumatori  e  di  ridurre  le  perdite
alimentari lungo le catene  di  produzione  e  di  approvvigionamento
entro il 2030. Il Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti
comprende una specifica sezione dedicata al Programma di  prevenzione
dei rifiuti alimentari che  favorisce  l'impiego  degli  strumenti  e
delle misure finalizzate alla  riduzione  degli  sprechi  secondo  le
disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166; 
    h) incoraggiano  la  donazione  di  alimenti  e  altre  forme  di
ridistribuzione per il consumo umano,  dando  priorita'  all'utilizzo
umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento  per  ottenere  prodotti
non alimentari; 
    i) promuovono la riduzione del contenuto di  sostanze  pericolose
in  materiali  e  prodotti,  fatti  salvi   i   requisiti   giuridici
armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a  livello
dell'Unione; 
    l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei  rifiuti
che non  sono  adatti  alla  preparazione  per  il  riutilizzo  o  al
riciclaggio; 
    m) identificano i prodotti che sono  le  principali  fonti  della
dispersione di rifiuti, in particolare  negli  ambienti  terrestri  e
acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e  ridurre  la
dispersione di rifiuti da tali prodotti; 
    n) mirano a porre fine alla dispersione di  rifiuti  in  ambiente
acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni  Unite  per  prevenire  e  ridurre  in   modo   significativo
l'inquinamento acquatico di ogni tipo; 
    o)  sviluppano  e  supportano  campagne   di   informazione   per
sensibilizzare alla riduzione della produzione  dei  rifiuti  e  alla
prevenzione della loro dispersione. 
  3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di  un  articolo,
quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  trasmette  le
informazioni di  cui  all'articolo  33,  paragrafo  1,  del  suddetto
regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche  tramite  il
format e  la  modalita'  di  trasmissione  stabiliti  dalla  medesima
Agenzia ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,  della  direttiva
2008/98/CE. L'attivita' di controllo e' esercitata in linea  con  gli
accordi  Stato-regioni  in  materia.  Con  successivo   decreto   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero della salute, sono stabilite  le  modalita'
di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di  prevenzione  di
cui al comma 2. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, sulla base della metodologia stabilita ai  sensi  dell'articolo
9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle
misure sul riutilizzo. 
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
controllano e valutano l'attuazione delle misure di  prevenzione  dei
rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti  alimentari  sulla
base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9,  paragrafi
5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.». 
  7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio  e  recupero
dei rifiuti).  -  1.  Nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   le
Regioni, gli Enti  di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  o,
laddove  questi  non  siano  stati  costituiti,  i  Comuni,  adottano
modalita' autorizzative semplificate nonche'  le  misure  necessarie,
comprese  quelle   relative   alla   realizzazione   della   raccolta
differenziata, per promuovere la preparazione per il  riutilizzo  dei
rifiuti,  il  riciclaggio  o  altre  operazioni   di   recupero,   in
particolare incoraggiando  lo  sviluppo  di  reti  di  operatori  per
facilitare  le  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo   e
riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei
rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo,  detenuti  dai
sistemi  o  dalle  infrastrutture  di  raccolta,  sempre   che   tali
operazioni  non  siano  svolte  da  parte  degli  stessi  sistemi   o
infrastrutture. 
  2. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore  adottano  le
misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza. 
  3. Ove necessario per ottemperare al comma 1  e  per  facilitare  o
migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti  adottano
le  misure  necessarie,  prima  o  durante   il   recupero,   laddove
tecnicamente possibile, per  eliminare  le  sostanze  pericolose,  le
miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi  in  vista  della  loro
gestione conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  ed  alla  tutela
della salute umana e dell'ambiente. 
  4. Al fine di  rispettare  le  finalita'  del  presente  decreto  e
procedere  verso  un'economia  circolare  con  un  alto  livello   di
efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le  misure
necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) entro  il  2020,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio  di  rifiuti  quali  carta,  metalli,  plastica  e  vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di  altra  origine,
nella misura in cui tali flussi  di  rifiuti  sono  simili  a  quelli
domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in
termini di peso; 
    b)  entro  il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di riempimento che utilizzano i  rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso; 
    c) entro  il  2025,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  55  per
cento in peso; 
    d) entro  il  2030,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  60  per
cento in peso; 
    e) entro  il  2035,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  65  per
cento in peso. 
  5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto   di   raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche  con
strumenti economici, il principio di  prossimita'  agli  impianti  di
recupero. 
  6. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale  ovvero  i
Comuni  possono  individuare  appositi  spazi,  presso  i  centri  di
raccolta  di  cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),   per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio  tra  privati,  di
beni usati e  funzionanti  direttamente  idonei  al  riutilizzo.  Nei
centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite  aree
adibite al deposito preliminare alla raccolta dei  rifiuti  destinati
alla  preparazione  per  il  riutilizzo  e  alla  raccolta  di   beni
riutilizzabili.  Nei  centri  di  raccolta   possono   anche   essere
individuati spazi  dedicati  alla  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti, con  l'obiettivo  di  consentire  la  raccolta  di  beni  da
destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione
e  schemi  di  filiera  degli  operatori   professionali   dell'usato
autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.». 
  8. L'articolo 182-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, le Regioni e  Province  autonome  di
Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle  risorse  previste  a
legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio  e
la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un  elevato
livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in
uscita  che  soddisfi  pertinenti  standard  di   elevata   qualita'.
L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita
conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti. 
  2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro  il  31  dicembre
2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati  alla  fonte,
anche mediante attivita' di compostaggio  sul  luogo  di  produzione,
oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a  svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a  norma  UNI
EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 
  3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono
oltre  all'autocompostaggio  anche  il  compostaggio   di   comunita'
realizzato secondo i criteri operativi e le  procedure  autorizzative
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti
di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze,
promuovono le attivita' di  compostaggio  sul  luogo  di  produzione,
anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui  all'articolo
199 e la pianificazione urbanistica. 
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono
la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal  riciclaggio  di
rifiuti organici. 
  6. I rifiuti anche di imballaggi,  aventi  analoghe  proprieta'  di
biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono
raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: 
    a) siano certificati conformi,  da  organismi  accreditati,  allo
standard europeo EN 13432 per gli  imballaggi  recuperabili  mediante
compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo  EN14995  per
gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; 
    b) siano  opportunamente  etichettati  e  riportino,  oltre  alla
menzione della conformita' ai  predetti  standard  europei,  elementi
identificativi del produttore  e  del  certificatore  nonche'  idonee
istruzioni per i consumatori di  conferimento  di  tali  rifiuti  nel
circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; 
    c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera  tale  da
poter essere distinti e separati dalle  plastiche  convenzionali  nei
comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di  riciclo
organico. 
  7.  Entro  un  anno   dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la  raccolta
differenziata dei rifiuti organici e  individua  precisi  criteri  da
applicare ai controlli  di  qualita'  delle  raccolte  nonche'  degli
impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.». 
  9. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
      «b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla
lettera b); 
      b-ter) "rifiuti urbani": 
        1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e   da   raccolta
differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
        2. i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies; 
        3. i rifiuti provenienti dallo  spazzamento  delle  strade  e
dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
        4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,  giacenti
sulle strade ed  aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree  private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua; 
        5. i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come
foglie, sfalci  d'erba  e  potature  di  alberi,  nonche'  i  rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati; 
        6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,  esumazioni  ed
estumulazioni, nonche' gli altri  rifiuti  provenienti  da  attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. 
      b-quater) "rifiuti da  costruzione  e  demolizione"  i  rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione; 
      b-quinquies) la definizione  di  rifiuti  urbani  di  cui  alla
lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per  il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita'  in  materia  di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
      b-sexies) i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti  della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»; 
    b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)
"rifiuti organici": rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e  parchi,
rifiuti  alimentari  e  di  cucina  prodotti  da  nuclei   domestici,
ristoranti,  uffici,  attivita'  all'ingrosso,  mense,   servizi   di
ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  equiparabili
prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»; 
    c) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui  all'articolo
2 del regolamento (CE) n.  178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che sono diventati rifiuti;»; 
    d) al comma 1, dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la  seguente:
«g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le  misure
volte  ad  assicurare  che  ai  produttori  di  prodotti  spetti   la
responsabilita'  finanziaria  o  la  responsabilita'  finanziaria   e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in  cui  il
prodotto diventa un rifiuto;»; 
    e) al comma 1, la lettera n) e' sostituita  dalla  seguente:  «n)
"gestione dei rifiuti":  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero,
compresa la cernita,  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  compresi  la
supervisione di tali operazioni  e  gli  interventi  successivi  alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono  attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni  di  prelievo,  raggruppamento,
selezione  e  deposito  preliminari  alla  raccolta  di  materiali  o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici  o  meteorici,  ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di
origine  antropica  effettuate,  nel   tempo   tecnico   strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi  li  hanno
depositati;»; 
    f) al comma 1, dopo la lettera  t)  e'  introdotta  la  seguente:
«t-bis) "recupero  di  materia":  qualsiasi  operazione  di  recupero
diversa dal recupero di energia  e  dal  ritrattamento  per  ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre
energia.  Esso  comprende,  tra  l'altro  la  preparazione   per   il
riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»; 
    g) al comma 1, dopo la lettera  u)  e'  introdotta  la  seguente:
«u-bis)  "riempimento":  qualsiasi  operazione  di  recupero  in  cui
rifiuti non pericolosi idonei  ai  sensi  della  normativa  UNI  sono
utilizzati a  fini  di  ripristino  in  aree  escavate  o  per  scopi
ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il
riempimento devono sostituire  i  materiali  che  non  sono  rifiuti,
essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;»; 
    h) al comma 1, la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:  «bb)
"deposito temporaneo prima della  raccolta":  il  raggruppamento  dei
rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero
e/o  smaltimento,  effettuato,  prima   della   raccolta   ai   sensi
dell'articolo 185-bis;»; 
    i) al  comma  1,  lettera  ff),  le  parole  «di  qualita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»; 
    l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) e' introdotta la seguente:
«qq-ter)   "compostaggio":   trattamento   biologico   aerobico    di
degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato  alla  produzione   di
compost dai rifiuti  organici  differenziati  alla  fonte,  da  altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, da  sottoprodotti  e
da  altri  rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla  disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle  disposizioni  della
parte quarta del presente  decreto  relative  alla  disciplina  delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.»; 
    m) al comma 1, la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:  «ee)
"compost":  prodotto  ottenuto  dal  compostaggio,  o   da   processi
integrati  di  digestione  anaerobica  e  compostaggio,  dei  rifiuti
organici raccolti separatamente,  di  altri  materiali  organici  non
qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a  matrice
organica che rispetti i  requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti  e  di  compostaggio
sul luogo di produzione;». 
  10. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Sono rifiuti  urbani
i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono rifiuti speciali: 
        a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle  attivita'  agricole,
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 
        b) i  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di  costruzione  e
demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
        c)  i  rifiuti   prodotti   nell'ambito   delle   lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
        d)  i  rifiuti   prodotti   nell'ambito   delle   lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 
        e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali
se diversi da quelli di cui al comma 2; 
        f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio
se diversi da quelli di cui al comma 2; 
        g)  i  rifiuti  derivanti  dall'attivita'   di   recupero   e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e
dalle reti fognarie; 
        h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se  diversi  da
quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); 
        i) i veicoli fuori uso.»; 
    c) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle  caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle
Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale
per la protezione e la ricerca ambientale ed  approvate  con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  notifica
immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo  7
della  direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla   stessa   tutte   le
informazioni pertinenti.». 
  11. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo  184-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole  «sottoprodotti  e
non rifiuti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «garantendo  un  elevato
livello di protezione dell'ambiente e della salute  umana  favorendo,
altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse  naturale
dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale». 
  12. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, le parole «e la preparazione  per  il  riutilizzo»
sono soppresse; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  La  persona
fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che
ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e'  stato  immesso
sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede  affinche'  il
materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai  sensi  della  normativa
applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.  Le
condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la
normativa sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.». 
  13. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, lettera f), le parole «nonche'  gli  sfalci  e  le
potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,»
sono soppresse; 
    b) al comma 2, lettera d),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente: «;» e dopo la  lettera  d)  e'  inserita  la
seguente:«d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come  materie
prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che non sono  costituite  ne'  contengono  sottoprodotti  di  origine
animale.». 
  14. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). -  1.  Il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi  in  un
impianto di  recupero  o  smaltimento  e'  effettuato  come  deposito
temporaneo,  prima  della  raccolta,  nel  rispetto  delle   seguenti
condizioni: 
    a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi  quale
l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha  determinato  la
produzione dei rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; 
    b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa
del produttore, anche di tipo  volontario,  il  deposito  preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali
del proprio punto vendita; 
    c) per i rifiuti da costruzione e  demolizione,  nonche'  per  le
filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione  di
legge, il deposito preliminare alla raccolta puo'  essere  effettuato
presso le aree di  pertinenza  dei  punti  di  vendita  dei  relativi
prodotti. 
  2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'  effettuato  alle
seguenti condizioni: 
    a) i rifiuti contenenti gli inquinanti  organici  persistenti  di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e  successive  modificazioni,  sono
depositati  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  che  regolano   lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
    b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative,  a
scelta del produttore dei rifiuti: con  cadenza  almeno  trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi  di
cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti  pericolosi.  In  ogni  caso,
allorche' il quantitativo di rifiuti non superi  il  predetto  limite
all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata  superiore  ad
un anno; 
    c)  i  rifiuti  sono  raggruppati  per  categorie  omogenee,  nel
rispetto delle  relative  norme  tecniche,  nonche',  per  i  rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme  che  disciplinano  il  deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute; 
    d) nel rispetto delle  norme  che  disciplinano  l'imballaggio  e
l'etichettatura delle sostanze pericolose. 
  3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'  effettuato  alle
condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da
parte dell'autorita' competente.». 
  15. L'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei  rifiuti).  -  1.  Il
produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede  al  loro
trattamento   direttamente   ovvero   mediante    l'affidamento    ad
intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente  o
impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,  o  ad
un soggetto  addetto  alla  raccolta  o  al  trasporto  dei  rifiuti,
pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. 
  2. Gli enti  o  le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al
trasporto  dei   rifiuti   a   titolo   professionale   sono   tenuti
all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali  di  cui  all'articolo
212 e conferiscono i rifiuti raccolti  e  trasportati  agli  impianti
autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. 
  3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore
iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono  a  vario
titolo nelle fasi del ciclo di gestione. 
  4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore
iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma  1,  non
costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle
operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei  casi
di concorso di persone nel fatto illecito e di  quanto  previsto  dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita'  del  produttore  o
del detentore per il recupero o smaltimento dei  rifiuti  e'  esclusa
nei seguenti casi: 
    a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; 
    b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita'
di recupero o di smaltimento a  condizione  che  il  detentore  abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato
in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di  conferimento
dei rifiuti al  trasportatore  ovvero  che  alla  scadenza  di  detto
termine  il  produttore  o  detentore   abbia   provveduto   a   dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata  ricezione  del
formulario.  Per  le  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti,  con
riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n.  1013/2006,
tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata
alla Regione o alla Provincia autonoma. 
  5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati  alle
operazioni   di   raggruppamento,   ricondizionamento   e    deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla  Parte
IV del  presente  decreto,  la  responsabilita'  dei  produttori  dei
rifiuti per il corretto  smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che
questi  ultimi,  oltre  al  formulario  di  identificazione   abbiano
ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino,  almeno,  i
dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti  trattati
e  la  tipologia  di  operazione  di   smaltimento   effettuata.   La
disposizione di cui al presente comma si applica sino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma  1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed invio
della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.». 
  16. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti).  -  1.  Il
sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone  delle  procedure  e
degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel  Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei
gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura  integrata
dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di  compilazione  e
tenuta  del  registro  di  carico  e   scarico   e   del   formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli  190  e
193, sono effettuati secondo le modalita'  dettate  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il
Ministro  della   pubblica   amministrazione,   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  nonche',  per   gli   aspetti   di
competenza,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali. 
  2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e  le  modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle
corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  quanto   di
competenza, del Ministro della difesa e  del  Ministro  dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il Registro elettronico  nazionale  per  la  tracciabilita'  dei
rifiuti, collocato presso la competente struttura  organizzativa  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
articolato in: 
    a) una sezione Anagrafica,  comprensiva  dei  dati  dei  soggetti
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla
gestione dei rifiuti; 
    b) una sezione Tracciabilita', comprensiva  dei  dati  ambientali
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e  dei  dati
afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi  stabiliti  dal
decreto di cui al comma 1. 
  4.  I  decreti  di  cui  ai  commi  1  e   2   disciplinano   anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di
cui al presente articolo, consentendo  il  colloquio  con  i  sistemi
gestionali degli utenti,  pubblici  e  privati,  attraverso  apposite
interfacce, favorendo la semplificazione  amministrativa,  garantendo
un periodo preliminare di sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: 
    a) i modelli ed i  formati  relativi  al  registro  di  carico  e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di  cui  agli
articoli 190 e 193 con  l'indicazione  altresi'  delle  modalita'  di
compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 
    b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico  nazionale,
e relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma  3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  con  la
previsione   di   criteri   di   gradualita'   per   la   progressiva
partecipazione degli operatori; 
    c) il  funzionamento  del  Registro  elettronico  nazionale,  ivi
incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi  ai  documenti
di cui alla lettera a), nonche' dei dati  relativi  ai  percorsi  dei
mezzi di trasporto; 
    d) le  modalita'  per  la  condivisione  dei  dati  del  Registro
elettronico  con  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui  all'articolo
189; 
    e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della
documentazione di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006,  nonche'  le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge  25
gennaio  1994,  n.  70  e  gli  adempimenti  trasmessi  al   Registro
elettronico nazionale; 
    f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte  dell'Albo
nazionale indicate al comma 1; 
    g) le modalita' di  accesso  ai  dati  del  Registro  elettronico
nazionale da parte degli organi di controllo; 
    h) le modalita' per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione
dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo
188,   comma   5,   nonche'   le   responsabilita'   da    attribuire
all'intermediario. 
  5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati  ovvero  di  coloro  che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo
6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135;  negli  altri  casi  i
suddetti adempimenti  possono  essere  assolti  mediante  il  formato
cartaceo.  In  entrambi  i  casi  la   modulistica   e'   scaricabile
direttamente dal Registro elettronico nazionale. 
  6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli  di  cui
alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita'  tecniche
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1  e  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  7. Fino all'entrata in vigore  del  decreto  previsto  al  comma  1
continuano ad applicarsi i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  1°
aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti  i  modelli  di
registro di carico e scarico e di formulario di  identificazione  del
rifiuto.». 
  17. L'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 189 (Catasto dei rifiuti).  -  1.  Il  Catasto  dei  rifiuti,
istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,
e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede  in  Roma  presso
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e  delle  Province
autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di  organizzazione
del Catasto sono emanate  ed  aggiornate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino
all'emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 
  2. Il Catasto assicura, anche ai fini  della  pianificazione  delle
attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo  e
costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della  legge  25
gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui
alla presente Parte IV, utilizzando la  nomenclatura  prevista  dalla
disciplina europea e nazionale di riferimento. 
  3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli  intermediari  di  rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di
recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi
riconosciuti, gli istituiti  per  il  recupero  e  riciclaggio  degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e
gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e   g),   comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competenti, con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative  dei  rifiuti  oggetto  delle  predette  attivita',   dei
materiali prodotti all'esito delle attivita' di  recupero  nonche'  i
dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni  inerenti  le
attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  con
un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,  le  imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di  cui
all'articolo  212,  comma  8,  nonche',  per  i  soli   rifiuti   non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che  non  hanno
piu' di dieci dipendenti. 
  4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano  i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per  territorio,
ovvero ad un circuito organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo
183,  comma  1,  lettera  pp),  previa   apposita   convenzione,   la
comunicazione e' effettuata dal gestore  del  servizio  limitatamente
alla quantita' conferita. 
  5. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti  urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente,  secondo  le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  le  seguenti
informazioni relative all'anno precedente: 
    a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti   nel   proprio
territorio; 
    b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati; 
    c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno; 
    d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e  finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 
    e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
    f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in  attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 
  6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni  dal
ricevimento, alle Sezioni regionali  e  provinciali  le  banche  dati
trasmesse  dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994,  n.  70.  Le  Sezioni  regionali   e   provinciali   provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi
dell'articolo  4  della  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  ed  alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro  novanta  giorni
dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5.
L'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'  dei
rifiuti  prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti,
nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio  e  ne
assicura la pubblicita'  anche  attraverso  la  pubblicazione  di  un
rapporto annuale. 
  7. Per le comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2. 
  8. La Sezione nazionale del  catasto  dei  rifiuti  e  il  Registro
elettronico nazionale di  cui  all'articolo  188-bis,  assicurano  il
coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire
un'opportuna pubblicita' alle informazioni. 
  9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,  disciplina  le
modalita' di  coordinamento  tra  le  comunicazioni  al  Catasto  dei
rifiuti  e  gli  adempimenti  trasmessi   al   Registro   elettronico
nazionale, garantendone la precompilazione automatica.». 
  18. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque
effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto  di
rifiuti,  i  commercianti  e  gli  intermediari  di   rifiuti   senza
detenzione, le imprese  e  gli  enti  che  effettuano  operazioni  di
recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi
riconosciuti,  istituiti  per  il  recupero   e   riciclaggio   degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e
gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  ha  l'obbligo  di
tenere un registro cronologico di  carico  e  scarico,  in  cui  sono
indicati per ogni tipologia di  rifiuto  la  quantita'  prodotta,  la
natura e l'origine di tali rifiuti e  la  quantita'  dei  prodotti  e
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di  recupero  nonche',
laddove previsto, gli estremi del formulario  di  identificazione  di
cui all'articolo 193. 
  2. Il modello di  registro  cronologico  di  carico  e  scarico  e'
disciplinato con il decreto di cui  all'articolo  188-bis,  comma  1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto  decreto  continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni
relative alla numerazione e vidimazione dei registri da  parte  delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. 
  3. Le annotazioni di cui al comma  1,  da  riportare  nel  registro
cronologico, sono effettuate: 
    a)  per  i  produttori  iniziali,  almeno  entro   dieci   giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; 
    b) per i soggetti che effettuano  la  raccolta  e  il  trasporto,
almeno entro dieci giorni  lavorativi  dalla  data  di  consegna  dei
rifiuti all'impianto di destino; 
    c) per i commercianti, gli  intermediari  e  i  consorzi,  almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla  data  di  consegna  dei  rifiuti
all'impianto di destino; 
    d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero  e  di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in  carico  dei
rifiuti. 
  4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli  221,  comma
3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono  adempiere
all'obbligo di cui al comma 1  tramite  i  documenti  contabili,  con
analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative. 
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli  imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'articolo
212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese
e  gli  enti  produttori  iniziali  che  non  hanno  piu'  di   dieci
dipendenti. 
  6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i  soggetti
esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO  96.02.01,
96.02.02, 96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
compresi quelli  aventi  codice  EER  18.01.03*,  relativi  ad  aghi,
siringhe e  oggetti  taglienti  usati  ed  i  produttori  di  rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando
obbligati alla tenuta del registro ai  sensi  del  comma  1,  possono
adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita': 
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto  dei  rifiuti  o   dei   documenti   sostitutivi   previsti
dall'articolo 193; 
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede  alla  raccolta  di
detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all'articolo 183. Tale  modalita'  e'  valida  anche  ai  fini  della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189. 
  7. I soggetti la cui produzione annua  di  rifiuti  non  eccede  le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri  di
carico  e  scarico  dei  rifiuti,  possono   adempiere   tramite   le
organizzazioni di categoria interessate o loro  societa'  di  servizi
che provvedono ad annotare i dati  con  cadenza  mensile,  mantenendo
presso la sede operativa  dell'impresa  copia  delle  annotazioni  o,
comunque, rendendola tempestivamente disponibile su  richiesta  degli
organi di controllo. 
  8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti  da  rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei
registri IVA di acquisto e di  vendita  secondo  le  procedure  e  le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 
  9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi  del  presente  articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi  la
registrazione del carico  e  dello  scarico  puo'  essere  effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal  centro
di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun  codice  dell'elenco
dei rifiuti. 
  10. I  registri  sono  tenuti,  o  resi  accessibili,  presso  ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e  di  smaltimento
di rifiuti,  ovvero  per  le  imprese  che  effettuano  attivita'  di
raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari,  presso
la sede operativa. I registri,  integrati  con  i  formulari  di  cui
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti,  sono  conservati
per  tre  anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione.  I  registri
relativi alle operazioni di  smaltimento  dei  rifiuti  in  discarica
devono  essere  conservati  a  tempo   indeterminato   e   consegnati
all'autorita'  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  alla  chiusura
dell'impianto. I registri  relativi  agli  impianti  dismessi  o  non
presidiati possono essere tenuti presso la sede legale  del  soggetto
che gestisce l'impianto. 
  11. I registri relativi ai  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di
manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel  luogo
di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.
Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione  di  impianti  e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i  registri
possono essere tenuti presso le sedi di  coordinamento  organizzativo
del  gestore,  o  altro  centro  equivalente,  previa   comunicazione
all'ARPA territorialmente competente ovvero al  Registro  elettronico
nazionale di cui all'articolo 188-bis. 
  12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai
fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 
  13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque  momento  all'autorita'  di   controllo   che   ne   faccia
richiesta.». 
  19. L'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto  dei  rifiuti,
eseguito da enti o imprese,  e'  accompagnato  da  un  formulario  di
identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
    c) impianto di destinazione; 
    d) data e percorso dell'istradamento; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
  2. Con il decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione  al
Registro elettronico nazionale, con  possibilita'  di  scaricare  dal
medesimo Registro elettronico il  formato  cartaceo.  Possono  essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie  di  rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta. 
  3. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad  applicarsi  il  decreto
del Ministro  dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  145,  nonche'  le
disposizioni relative alla numerazione  e  vidimazione  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o  dagli  uffici  regionali  e  provinciali
competenti in materia di rifiuti. La  vidimazione  dei  formulari  di
identificazione e' gratuita e non e'  soggetta  ad  alcun  diritto  o
imposizione tributaria. 
  4. Fino all'emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 1, il formulario in formato  cartaceo  e'  redatto  in  quattro
esemplari, compilati, datati e firmati dal  produttore  o  detentore,
sottoscritti altresi' dal  trasportatore;  una  copia  deve  rimanere
presso il produttore o il detentore, le  altre  tre,  sottoscritte  e
datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo'
essere sostituita dall'invio mediante posta  elettronica  certificata
sempre che il trasportatore assicuri la conservazione  del  documento
originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per  tre
anni. 
  5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 188-bis, comma  1,  in  alternativa  alle  modalita'  di
vidimazione di cui al comma 3, il formulario di  identificazione  del
rifiuto e' prodotto in format  esemplare,  conforme  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  145,  identificato  da  un
numero   univoco,   tramite   apposita   applicazione   raggiungibile
attraverso i portali istituzionali  delle  Camere  di  Commercio,  da
stamparsi e compilarsi in duplice  copia.  La  medesima  applicazione
rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi  gestionali
per la compilazione dei formulari, un accesso  dedicato  al  servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del
codice univoco su ciascun formulario.  Una  copia  rimane  presso  il
produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino  a  destinazione.  Il
trasportatore trattiene una fotocopia  del  formulario  compilato  in
tutte le  sue  parti.  Gli  altri  soggetti  coinvolti  ricevono  una
fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni. 
  6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti  pericolosi  devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti  in
materia. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  trasporto
di  rifiuti  urbani  e  assimilati  ai  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al
soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti  di  rifiuti
speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
in modo occasionale  e  saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e
saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte  l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o  di
trenta litri. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  altresi'  al
trasporto di rifiuti speciali  di  cui  all'articolo  184,  comma  3,
lettera  a),  effettuato  dal  produttore  in  modo   occasionale   e
saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento  al  gestore
del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato  di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con  i  quali
sia stata stipulata apposita convenzione. 
  9.  Per  i  rifiuti  oggetto  di  spedizioni  transfrontaliere,  il
formulario di cui al presente articolo e'  sostituito  dai  documenti
previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla  tratta  percorsa
su territorio nazionale. 
  10. Il formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1,  con
riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in  agricoltura,
puo' sostituire il documento  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.  99  e  successive  modificazioni,  a
condizione che siano espressamente  riportate  in  maniera  chiara  e
leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato  III  A  del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le  sottoscrizioni
richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario. 
  11. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di
aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte  quarta
del   presente   decreto   e   non   necessita   di   formulario   di
identificazione. 
  12. La movimentazione  dei  rifiuti  tra  fondi  appartenenti  alla
medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuati  percorrendo   la
pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi'  considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi
al sito che sia nella disponibilita' giuridica della  cooperativa  di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo. 
  13.  Il  documento  commerciale  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per  gli  operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di  trasmissione  al
Registro elettronico nazionale (REN). 
  14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte  di
un unico  raccoglitore  o  trasportatore  presso  piu'  produttori  o
detentori, svolta con lo  stesso  automezzo,  ovvero  presso  diverse
unita' locali dello stesso produttore,  deve  essere  effettuata  nel
termine massimo di 48  ore;  nei  formulari  di  identificazione  dei
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle  variazioni,  nello
spazio relativo alle annotazioni deve  essere  indicato  a  cura  del
trasportatore il percorso realmente effettuato. 
  15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di  trasporto,
nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi
compresi quelli effettuati con cassoni e  dispositivi  scarrabili,  o
con  altre  carrozzerie  mobili  che  proseguono  il  trasporto,  non
rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,
comma 1,  aa),  purche'  le  stesse  siano  dettate  da  esigenze  di
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo  i  giorni
interdetti alla circolazione. 
  16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma  1
sostituisce a tutti gli effetti  il  modello  F  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di  cui  all'allegato
IB del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 aprile 2008. 
  17. Nella compilazione  del  formulario  di  identificazione,  ogni
operatore e' responsabile delle informazioni inserite e  sottoscritte
nella  parte  di  propria  competenza.  Il   trasportatore   non   e'
responsabile per quanto indicato nel  formulario  di  identificazione
dal produttore o  dal  detentore  dei  rifiuti  e  per  le  eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le  difformita'  riscontrabili  in
base alla comune diligenza. 
  18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita'  sanitaria
e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto,  i
rifiuti  provenienti   da   assistenza   sanitaria   domiciliare   si
considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,  sede  o   domicilio
dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto
prodotto, dal luogo dell'intervento fino  alla  sede  di  chi  lo  ha
svolto,  non  comporta  l'obbligo  di  tenuta   del   formulario   di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai
sensi dell'articolo 212. 
  19. I rifiuti derivanti da  attivita'  di  manutenzione  e  piccoli
interventi edili, ivi incluse le  attivita'  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita'  locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso  di
quantitativi limitati  che  non  giustificano  l'allestimento  di  un
deposito dove e'  svolta  l'attivita',  il  trasporto  dal  luogo  di
effettiva produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
identificazione, e' accompagnato dal  documento  di  trasporto  (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione,  tipologia  e  quantita'
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima  del  peso  o
volume, il luogo di destinazione. 
  20. Per le attivita' di cui all'articolo 230,  commi  1  e  3,  con
riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,
al  fine  di  consentire  le  opportune  valutazioni  tecniche  e  di
funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante  il  luogo  di  effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il  numero
di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.». 
  20. Dopo l'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-bis (Trasporto intermodale).  -  1.  Fermi  restando  gli
obblighi in materia di tracciabilita' e le eventuali  responsabilita'
del trasportatore, dell'intermediario, nonche' degli  altri  soggetti
ad esso equiparati per  la  violazione  degli  obblighi  assunti  nei
confronti del produttore,  il  deposito  di  rifiuti  nell'ambito  di
attivita' intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche
all'interno di  porti,  scali  ferroviari,  interporti,  impianti  di
terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti  ai  quali  i
rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da
parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo
trasporto,  non  rientra  nelle  attivita'  di  stoccaggio   di   cui
all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che  non  superi
il termine finale di trenta giorni e che i  rifiuti  siano  presi  in
carico per il  successivo  trasporto  entro  sei  giorni  dalla  data
d'inizio dell'attivita' di deposito. 
  2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi  in  carico  entro
sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto,  il  soggetto  al
quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione  formale,  non
oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore
nonche', se  esistente,  all'intermediario  o  al  soggetto  ad  esso
equiparato che ha organizzato il trasporto. Il  produttore,  entro  i
ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione  e'
tenuto  a  provvedere  alla  presa  in  carico  dei  rifiuti  per  il
successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi. 
  3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel
rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita'
per attivita' di stoccaggio di  rifiuti  non  autorizzato,  ai  sensi
dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale
i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire
che il deposito sia effettuato nel rispetto  delle  norme  di  tutela
ambientale e sanitaria. 
  4. Gli oneri  sostenuti  dal  soggetto  al  quale  i  rifiuti  sono
affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  da  parte  di
un'impresa navale o ferroviaria o altra  impresa  per  il  successivo
trasporto, sono  posti  a  carico  dei  precedenti  detentori  e  del
produttore dei rifiuti, in solido tra loro.». 
  21. Al comma 7 dell'articolo 194, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
comunicazione  dei  dati  relativi  alle  spedizioni  di  rifiuti  e'
effettuata  in  formato  elettronico   utilizzando   la   piattaforma
elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e  della
tutela   del   territorio   e   del   mare,   la   quale   garantisce
l'interoperabilita' con il  Registro  elettronico  nazionale  di  cui
all'articolo 188-bis.». 
  22. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  194-bis  (Procedure  semplificate  per   il   recupero   dei
contributi dovuti per il SISTRI). - 1. Per il recupero dei contributi
per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di  rimborso
o  di  conguaglio  da  parte  di  utenti  del  SISTRI,  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio
decreto   di   natura   non   regolamentare,   stabilisce   procedure
semplificate per la  regolarizzazione  della  posizione  contributiva
degli utenti, anche mediante  ravvedimento  operoso,  acquiescenza  o
accertamento concordato in contraddittorio. 
  2. L'esperimento  delle  procedure  di  cui  al  presente  articolo
determina,   all'esito   della   regolarizzazione   della   posizione
contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento  e
non comporta l'obbligo di corrispondere interessi. 
  3. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78, si applicano i  termini  di  prescrizione  ordinaria  previsti
dall'articolo 2946 del codice civile.». 
  23. L'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  Nelle  more
dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al  comma
2, lettere a) e g), le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo  di
adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.». 
  24. L'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, primo periodo,  le  parole  «ed  assimilati»  sono
soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati»
sono soppresse; 
    b) al  comma  2,  lettera  c)  le  parole  «ed  assimilati»  sono
soppresse e la lettera g) e' soppressa; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non
domestiche possono conferire al di  fuori  del  servizio  pubblico  i
propri rifiuti urbani  previa  dimostrazione  di  averli  avviati  al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua
l'attivita'  di  recupero  dei  rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti  sono
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio
dei rifiuti urbani.». 
                               Art. 2 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo  III  Servizio  di  gestione
  integrata dei rifiuti. 
 
  1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti).  -
1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale  per  la
gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale e' sottoposto a verifica
di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo  12  del  presente
decreto, ed e' approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare. 
  2. Il Programma nazionale  fissa  i  macro-obiettivi,  definisce  i
criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province  autonome
si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di  gestione  dei
rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto. 
  3. Il Programma nazionale contiene: 
    a) i dati inerenti  alla  produzione,  su  scala  nazionale,  dei
rifiuti per tipo, quantita', e fonte; 
    b) la ricognizione  impiantistica  nazionale,  per  tipologia  di
impianti e per regione; 
    c) l'adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti,  incluse  quelle
derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,  finalizzati
alla riduzione, il riciclaggio, il recupero  e  l'ottimizzazione  dei
flussi stessi; 
    d) l'indicazione dei criteri  generali  per  l'individuazione  di
macroaree,  definite   tramite   accordi   tra   Regioni   ai   sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,  che  consentano
la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base  del  principio  di  prossimita',
anche relativamente agli impianti di recupero, in  coordinamento  con
quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f); 
    e) lo stato di attuazione in relazione  al  raggiungimento  degli
obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla
gestione dei rifiuti  e  l'individuazione  delle  politiche  e  degli
obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno
raggiungimento dei medesimi; 
    f)  l'individuazione  dei  flussi  omogenei  di  produzione   dei
rifiuti, che presentano le  maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
particolari possibilita' di recupero sia per  le  sostanze  impiegate
nei prodotti base  sia  per  la  quantita'  complessiva  dei  rifiuti
medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici  da  soddisfare,  anche
per macroaree, tenendo conto della pianificazione  regionale,  e  con
finalita' di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree  del
territorio nazionale; 
    g) l'individuazione di flussi omogenei di  rifiuti  funzionali  e
strategici per l'economia  circolare  e  di  misure  che  ne  possano
promuovere ulteriormente il loro riciclo; 
    h) la definizione  di  un  Piano  nazionale  di  comunicazione  e
conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; 
    i) il piano di gestione delle macerie e dei  materiali  derivanti
dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito
di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da  ciascuna
Regione e Provincia autonoma. 
  4. Il Programma nazionale puo', inoltre, contenere: 
    a)  l'indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti; 
    b) la definizione di meccanismi vincolanti  di  solidarieta'  tra
Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. 
  5. In sede di prima applicazione, il  Programma  nazionale  per  la
gestione dei rifiuti e' approvato entro  18  mesi  dalla  entrata  in
vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente  della
tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni  6
anni,  tenendo  conto,  tra  l'altro,  delle   modifiche   normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario  nazionale  e
sovranazionale.». 
  2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, le parole «Per l'approvazione dei piani regionali»
sono sostituite dalle seguenti: «L'approvazione dei  piani  regionali
avviene tramite atto amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici»
sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici competenti»; 
    b) al comma 3: 
      1. alla lettera a), prima della parola «tipo» sono inserite  le
seguenti: «l'indicazione del»; 
      2.  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)   la
ricognizione degli impianti di trattamento,  smaltimento  e  recupero
esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,  rifiuti
pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie  prime
critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una  normativa  unionale
specifica;»; 
      3. alla lettera e) prima della parola «politiche» sono inserite
le seguenti: «l'indicazione delle»; 
      4. la lettera h) e' sostituita dalla seguente:  «h)  prevedono,
per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un  sistema  di
premialita' tenuto conto delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente;»; 
      5. la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  i  criteri
per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione  degli
impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti,   nonche'   per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti  allo  smaltimento  dei
rifiuti;»; 
      6. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le  parole
«ulteriori misure adeguate» sono inserite le seguenti: «anche per  la
riduzione dei rifiuti alimentari  nella  produzione  primaria,  nella
trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo»; 
      7. alla lettera r), il segno di interpunzione «.» e' sostituito
dal seguente: «;» e dopo la lettera r)  sono  aggiunte  le  seguenti:
«r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di
cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in
altri documenti strategici  che  coprano  l'intero  territorio  dello
Stato membro interessato; 
      r-ter) misure per contrastare e prevenire  tutte  le  forme  di
dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i  tipi  di  rifiuti
dispersi.»; 
    c) al comma 8, le parole «il 12 dicembre 2013.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «18 mesi dalla pubblicazione del Programma  Nazionale
di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia'  conformi  nei
contenuti o in grado di garantire comunque  il  raggiungimento  degli
obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono
adeguati in occasione della prima  approvazione  o  aggiornamento  ai
sensi del comma 10.»; 
    d) al comma 10, le parole «,  sentite  le  province  interessate,
d'intesa tra loro o singolarmente,»  e  le  parole  «,  nonche'  alla
programmazione degli interventi attuativi occorrenti  in  conformita'
alle procedure e nei limiti delle risorse  previste  dalla  normativa
vigente» sono soppresse; 
    e) al comma 11: 
      1.  dopo  la  parola  «mare»   sono   aggiunte   le   seguenti:
«esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,»; 
      2. le parole «dei programmi di prevenzione dei rifiuti  di  cui
al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di altri piani
regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti»; 
      3. dopo  le  parole  «Commissione  europea»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e comunicano periodicamente idonei indicatori e  obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza  dell'attuazione  delle
misure previste dai piani»; 
    f) al comma 12, dopo le parole «e dei» sono aggiunte le  seguenti
«piani e»; 
    g) al comma 12-bis: 
      1. dopo la parola «informazioni» sono aggiunte le seguenti: «da
comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al
comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza.»; 
      2. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) per ogni
impianto di recupero di materia autorizzato  con  i  criteri  di  cui
all'articolo  184-ter,  ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale
autorizzata, quantita' di  rifiuti  in  ingresso  e  quantitativi  di
materia recuperata.». 
  3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. I rifiuti  raccolti  in  modo  differenziato  non  sono
miscelati  con  altri  rifiuti  o  altri  materiali  che  ne  possano
compromettere le operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  di
riciclaggio e di altre operazioni di recupero. 
      6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare
nel caso di raccolta congiunta di piu'  materiali  purche'  cio'  sia
economicamente sostenibile e  non  pregiudichi  la  possibilita'  che
siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre  operazioni
di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un  risultato  di
qualita'  comparabile  a  quello  ottenuto   mediante   la   raccolta
differenziata delle singole frazioni. 
      6-quater. La raccolta differenziata e' effettuata almeno per la
carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il  legno,
nonche' per i tessili  entro  il  1°  gennaio  2022;  per  i  rifiuti
organici; per imballaggi, rifiuti da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili. 
      6-quinquies. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  promuove,  previa  consultazione   con   le
associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde  consentire
la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto
residua dalle attivita'  di  costruzione  e  demolizione  tramite  la
rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione  almeno
per  legno,  frazioni  minerali  (cemento,  mattoni,   piastrelle   e
ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»; 
    b) al comma 3-quater le parole «ed assimilati» sono soppresse. 
  4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 205-bis (Regole per il calcolo degli  obiettivi).  -  1.  Gli
obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite: 
    a) il peso  dei  rifiuti  urbani  prodotti  e  preparati  per  il
riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; 
    b) il  peso  dei  rifiuti  urbani  preparati  per  il  riutilizzo
calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti  che
sono divenuti rifiuti urbani e  sono  stati  sottoposti  a  tutte  le
necessarie  operazioni  di  controllo,  pulizia  o  riparazione   per
consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; 
    c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato  come  il  peso
dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte  le  necessarie
operazioni di controllo, cernita e altre operazioni  preliminari  per
eliminare  i  materiali  di  scarto  che  non  sono  interessati  dal
successivo ritrattamento e  per  garantire  un  riciclaggio  di  alta
qualita', sono immessi nell'operazione di riciclaggio  con  la  quale
sono effettivamente ritrattati per  ottenere  prodotti,  materiali  o
sostanze. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera c),  il  peso  dei  rifiuti  urbani
riciclati e' misurato  all'atto  dell'immissione  nell'operazione  di
riciclaggio. 
  3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati  puo'
essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione  di  selezione  a
condizione che: 
    a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 
    b) il peso dei materiali o delle sostanze che  sono  rimossi  con
ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di  riciclaggio  e  che
non sono successivamente riciclati, non  sia  incluso  nel  peso  dei
rifiuti comunicati come riciclati. 
  4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4,
lettere c), d) ed e), siano stati  conseguiti,  l'ISPRA  tiene  conto
delle seguenti disposizioni: 
    a) la quantita' di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo
differenziato in ingresso agli impianti  di  trattamento  aerobico  o
anaerobico e' computata come  riciclata  se  il  trattamento  produce
compost, digestato o altro prodotto in uscita  con  analoga  resa  di
contenuto  riciclato  rispetto  all'apporto,   destinato   a   essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora  il
prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso e' computato
come  riciclato  solo  se  il  suo  utilizzo  comporta  benefici  per
l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente; 
    b) le quantita' di materiali di  rifiuto  che  hanno  cessato  di
essere rifiuti prima di essere sottoposti  ad  ulteriore  trattamento
possono  essere  computati  come  riciclati  a  condizione  che  tali
materiali siano destinati all'ottenimento di  prodotti,  materiali  o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria  o  per  altri
fini. I materiali di cui  e'  cessata  la  qualifica  di  rifiuti  da
utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da
incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti  in  discarica,
non sono computati ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  di
riciclaggio; 
    c) e' possibile tener conto del riciclaggio dei metalli  separati
dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione  che  i  metalli
riciclati soddisfino i criteri di qualita' stabiliti con la decisione
di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; 
    d) e'  possibile  computare,  ai  fini  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d)  ed  e)  i  rifiuti
raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per
il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento; 
    e) e' possibile computare i rifiuti esportati  fuori  dell'Unione
per la preparazione per il riutilizzo o il  riciclaggio  soltanto  se
gli obblighi di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti  e  se,  in
conformita' del regolamento (CE)  n.  1013/2006,  l'esportatore  puo'
provare che la spedizione di rifiuti e'  conforme  agli  obblighi  di
tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione
ha avuto luogo in condizioni che siano  ampiamente  equivalenti  agli
obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.». 
  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n. 152,  le  parole:  «al  presente   articolo»   sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 4  dell'articolo  178-ter  e  al
presente articolo». 
  5. L'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le  imprese  tenute
ad  aderire  al  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti   di   cui
all'articolo   188-bis,   procedono   all'iscrizione   al    Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
attraverso la  piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale  gestori
ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e  provinciali
il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei
rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.»; 
    b)  al  comma  12,  le  parole  «sistema   di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis»; 
    c) al comma 17, ultimo periodo, le parole  «Capitolo  7082»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Capitolo   7083   (spesa   corrente
funzionamento registro)». 
  6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 214-ter  (Determinazione  delle  condizioni  per  l'esercizio
delle  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo   in   forma
semplificata). - 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione  per
il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti,
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, a partire
dall'entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  mediante
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definite  le
modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori  necessari  per  l'esercizio
delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo,  le  quantita'
massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche  dei
rifiuti, nonche' le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in
base alle quali prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti
sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.». 
                               Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo II - Gestione degli imballaggi. 
 
  1. Il testo dell'articolo 217  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e' cosi' modificato: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: «Ambito  di  applicazione»  sono
aggiunte le seguenti: «e finalita'»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «borse di plastica,» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' misure intese  a  prevenire  la  produzione  di
rifiuti  di  imballaggio,  ad   incentivare   il   riutilizzo   degli
imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei  rifiuti  di
imballaggio  e,  conseguentemente,  la  riduzione  dello  smaltimento
finale di tali rifiuti,» e dopo  le  parole:  «dalla  direttiva  (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' dalla direttiva  (UE)  2018/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 218, del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato: 
    a) alla lettera e)  le  parole:  «concepito  e  progettato»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «concepito,  progettato  e  immesso  sul
mercato»; le parole «un numero minimo di  viaggi  o  rotazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «molteplici spostamenti  o  rotazioni»,  e
alla fine del periodo  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:«,con  le
stesse finalita' per le quali e' stato concepito»; 
    b)  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la   seguente:   «e-bis)
imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o piu' strati
di materiali diversi che non possono essere  separati  manualmente  e
formano una singola unita', composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che e' riempito,  immagazzinato,  trasportato  e
svuotato in quanto tale;»; 
    c) le lettere da g) a p) sono abrogate; 
    d) dopo il comma 1 e' inserito il seguente «1-bis.  Ai  fini  del
presente titolo si applicano le definizioni di  "rifiuto",  "gestione
dei rifiuti", "raccolta",  "raccolta  differenziata",  "prevenzione",
"riutilizzo",    "trattamento",    "recupero",    "riciclaggio"     e
"smaltimento" di cui all'articolo 183, comma 1, lettere  a),  g-bis),
m), n), o), p), r), s), t), u) e z).». 
  3. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) utilizzo di strumenti  economici  o  altre  misure  volte  ad
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti,  come  quelle
elencate  nell'allegato  L   ter   o   altri   strumenti   e   misure
appropriate.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Al  fine  di  favorire  la  transizione  verso  un'economia
circolare  conformemente  al  principio  "chi  inquina   paga",   gli
operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilita'
condivisa, promuovendo misure atte a  garantire  la  prevenzione,  il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 
      3. L'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio
rispetta i seguenti principi: 
        a)  individuazione  degli  obblighi  di   ciascun   operatore
economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma  10,
del  presente  decreto  siano  sostenuti  dai  produttori   e   dagli
utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi immessi  sul
mercato nazionale, a tal fine  promuovendo  per  tali  soggetti  e  i
relativi  sistemi  di  responsabilita'  estesa  del  produttore,  nel
rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle  infrastrutture
di raccolta e selezione, in condizioni di parita' tra loro, e  che  i
Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove
costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata; 
        b) promozione di strumenti di  cooperazione  tra  i  soggetti
pubblici e privati; 
        c) informazione agli utenti finali  degli  imballaggi  ed  in
particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 
          1) i sistemi di restituzione, di  raccolta  e  di  recupero
disponibili; 
          2) il  ruolo  degli  utenti  finali  di  imballaggi  e  dei
consumatori  nel  processo  di  riutilizzazione,  di  recupero  e  di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 
          3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali
si presentano sul mercato; 
        d) gli elementi significativi dei programmi di  gestione  per
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo  225,
comma 1, e gli elementi  significativi  delle  specifiche  previsioni
contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. 
        e) gli impatti delle borse di  plastica  sull'ambiente  e  le
misure  necessarie  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica; 
        f) la  sostenibilita'  dell'utilizzo  di  borse  di  plastica
biodegradabili e compostabili; 
        g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della
direttiva 94/62/CE. 
      3.1. Le informazioni di cui alla lettera c) del  comma  3  sono
rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 195, di attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
pubblico all'informazione ambientale.»; 
    c) al comma 5 le parole: «con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il  ministro
delle attivita' produttive» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalle
norme tecniche UNI applicabili e» e l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «I produttori hanno, altresi', l'obbligo  di  indicare,
ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,  la
natura dei materiali di  imballaggio  utilizzati,  sulla  base  della
decisione 97/129/CE della Commissione.»; 
    d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico puo'  stabilire  un  livello
rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato
anno, tenendo conto della quota media, nei tre  anni  precedenti,  di
imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la  prima  volta
sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un  sistema  di  riutilizzo
degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.». 
  4. L'articolo 219-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito con il seguente: 
  «Art. 219-bis. (Sistema di riutilizzo di  specifiche  tipologie  di
imballaggi). - 1. Conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 179, gli operatori economici adottano  misure  volte  ad
assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi  riutilizzabili
immessi  sul  mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  di
restituzione con cauzione, nonche'  dei  sistemi  per  il  riutilizzo
degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute  umana  e  nel
rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene  degli
alimenti  ne'  la  sicurezza  dei  consumatori,  nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia. Al fine  di  perseguire  le  predette
finalita', gli operatori economici possono stipulare appositi accordi
e contratti di programma ai  sensi  dell'articolo  206  del  presente
decreto. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, sono adottate  misure  atte  ad  incentivare  forme  di
riutilizzo attraverso, tra l'altro: 
    1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi; 
    2) l'impiego di premialita' e di incentivi economici; 
    3)  la  fissazione  di  una  percentuale  minima  di   imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per  ciascun  flusso  di
imballaggi; 
    4) la promozione di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai
consumatori.». 
  5. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 e'  effettuato
su base nazionale con le seguenti modalita': 
        a) e' calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e
riciclati in un determinato anno civile. La quantita' di  rifiuti  di
imballaggio  prodotti  puo'  essere  considerata   equivalente   alla
quantita' di imballaggi immessi sul mercato nel  corso  dello  stesso
anno; 
        b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati e'  calcolato
come il peso degli imballaggi  diventati  rifiuti  che,  dopo  essere
stati sottoposti a  tutte  le  necessarie  operazioni  di  controllo,
cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali  di
scarto che non sono interessati dal successivo  ritrattamento  e  per
garantire  un  riciclaggio  di   elevata   qualita',   sono   immessi
nell'operazione di riciclaggio  sono  effettivamente  ritrattati  per
ottenere prodotti, materiali o sostanze; 
        c)  ai  fini  della  lettera  a),  il  peso  dei  rifiuti  di
imballaggio  riciclati  e'  misurato  all'atto  dell'immissione   dei
rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti
di  imballaggio  riciclati  puo'  essere  misurato  in  uscita   dopo
qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 
          1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 
          2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono  rimossi
con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che
non sono successivamente riciclati  non  sia  incluso  nel  peso  dei
rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualita'  e  di
tracciabilita' dei rifiuti di imballaggio e' assicurato  dal  sistema
previsto dall'articolo 188-bis.»; 
    b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al
presente  articolo   la   quantita'   di   rifiuti   di   imballaggio
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico  puo'
essere considerata come riciclata se il trattamento produce  compost,
digestato o  altro  prodotto  in  uscita  con  analoga  quantita'  di
contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato  a  essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.  Quando  il
prodotto in uscita e' utilizzato sul terreno, puo' essere considerato
come  riciclato  solo  se  il  suo  utilizzo  comporta  benefici  per
l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico. 
      6-ter. La quantita' di materiali dei rifiuti di imballaggio che
hanno  cessato  di  essere  rifiuti  a   seguito   di   un'operazione
preparatoria prima  di  essere  ritrattati  puo'  essere  considerata
riciclata, purche'  tali  materiali  siano  destinati  al  successivo
ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o  sostanze  da
utilizzare  per  la  loro  funzione  originaria  o  per  altri  fini.
Tuttavia, i materiali che hanno  cessato  di  essere  rifiuti  e  che
devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre
energia  o  devono  essere  inceneriti,  usati  per   operazioni   di
riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai
fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. 
      6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1,  il
riciclaggio dei metalli separati dopo  l'incenerimento  dei  rifiuti,
proporzionalmente alla quota di rifiuti  di  imballaggio  inceneriti,
puo' essere computato ai fini del raggiungimento a condizione  che  i
metalli  riciclati  soddisfino  determinati   criteri   di   qualita'
stabiliti  dalla  decisione  di  esecuzione   (UE)   2019/665   della
Commissione del 17 aprile 2019. 
      6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato
membro per essere riciclati in quello  stesso  Stato  possono  essere
considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati  raccolti  tali
rifiuti di imballaggio. 
      6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori  dell'Unione
europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1 da parte dello  Stato  membro  nel  quale  sono  stati
raccolti soltanto se i requisiti di  cui  all'articolo  188-bis  sono
soddisfatti e se, in conformita' del regolamento  (CE)  n.  1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio,  l'esportatore  puo'  provare
che la spedizione di  rifiuti  e'  conforme  agli  obblighi  di  tale
regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al  di  fuori
dell'Unione europea ha  avuto  luogo  in  condizioni  sostanzialmente
equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto  ambientale
dell'Unione.»; 
    c) Al comma 7 le parole «12,  16  e  17»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «12 e 16». 
  6. L'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
produttori e gli  utilizzatori  degli  imballaggi  sono  responsabili
della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili
ai  propri  prodotti  definiti  in  proporzione  alla  quantita'   di
imballaggi immessi sul mercato nazionale.»; 
    b) al comma 5,  le  parole  «Il  recesso  sara',  in  ogni  caso,
efficace solo dal momento  in  cui,  intervenuto  il  riconoscimento,
l'Osservatorio  accerti  il  funzionamento  del  sistema  e  ne   dia
comunicazione al Consorzio.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
recesso e' efficace dal momento del  riconoscimento  del  progetto  e
perde tale  efficacia  solo  in  caso  di  accertamento  del  mancato
funzionamento del sistema.»; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Sono a carico dei
produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di  priorita'
nella gestione rifiuti: 
      a) i costi per il riutilizzo  o  la  ripresa  degli  imballaggi
secondari e terziari usati; 
      b) i  costi  per  la  gestione  degli  imballaggi  secondari  e
terziari; 
      c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi  di  cui
all'articolo 222, comma 1, lettera b); 
      d) i costi del successivo trasporto, nonche'  delle  operazioni
di cernita o di altre operazioni preliminari di  cui  all'Allegato  C
del presente decreto legislativo; 
      e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; 
      f)  i  costi  per  un'adeguata  attivita'  di  informazione  ai
detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui
sistemi di ritiro  e  di  raccolta  dei  rifiuti  anche  al  fine  di
prevenire la dispersione degli stessi; 
      g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati
sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui  rifiuti  raccolti  e
trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.». 
  7. Dopo l'articolo 221 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 221-bis  (Sistemi  autonomi).  -  1.  I  produttori  che  non
intendono aderire ad  uno  dei  consorzi  di  cui  all'articolo  223,
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un'istanza di  riconoscimento  per  la  costituzione  di  un
sistema autonomo  in  forma  individuale  ovvero  collettiva,  avente
personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto
da uno statuto, conforme ai principi del  presente  decreto,  nonche'
allo "statuto tipo" di cui al comma 2. 
  2. L'istanza, corredata di un progetto, e' presentata entro novanta
giorni  dall'assunzione  della  qualifica  di  produttore  ai   sensi
dell'articolo 218, comma 1, lettera r), ovvero prima del  recesso  da
uno dei sistemi collettivi gia' esistenti. Il  recesso  e',  in  ogni
caso, efficace solo dal momento in cui il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  emette  il  provvedimento  di
dichiarazione di idoneita' del progetto e  ne  da'  comunicazione  ai
suddetti sistemi collettivi dell'articolo 223. 
  3. Il progetto e' redatto secondo criteri di efficienza,  efficacia
ed economicita' e contiene: a) un piano di raccolta che  prevede  una
rete  articolata  sull'intero  territorio  nazionale,  b)  un   piano
industriale volto a garantire l'effettivo funzionamento in  grado  di
conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio  fissati  dalle
norme europee o dalle norme di settore  nazionali.  Lo  statuto  deve
essere conforme ai principi di cui  alle  disposizioni  del  presente
titolo. I proponenti determinano il contributo ambientale secondo  le
modalita'  di  cui  all'articolo  237.  Nel  progetto  sono  altresi'
individuate  modalita'  di  gestione  idonee  a   garantire   che   i
commercianti, i distributori, gli  utenti  finali  e  i  consumatori,
siano informati sulle modalita' di funzionamento del sistema adottato
e sui metodi di raccolta, nonche' sul contributo applicato e su  ogni
altro aspetto per loro rilevante. 
  4. Il proponente puo' richiedere, in qualunque momento, una fase di
confronto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio  e  del  mare  al  fine  di  definire  la  portata   delle
informazioni e il relativo livello di dettaglio della  documentazione
di cui al comma 3. 
  5. Sulla base della documentazione  trasmessa  dal  proponente,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla presentazione della  istanza,  verificato
che il progetto contenga tutti gli  elementi  di  cui  al  precedente
comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della
successiva  istruttoria,   comunica   al   proponente   l'avvio   del
procedimento  di  riconoscimento,  ovvero,  qualora   gli   elaborati
progettuali non presentano  un  livello  di  dettaglio  adeguato,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
comunica  al  proponente  il  provvedimento  motivato   di   diniego,
dichiarando la non idoneita' del progetto. 
  6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA
e la fidejussione prevista  al  comma  11,  entro  centoventi  giorni
dall'avvio del procedimento,  conclusa  l'istruttoria  amministrativa
attestante  l'idoneita'  del  progetto,  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'
riconosciuto il sistema collettivo. 
  7. A seguito del provvedimento di riconoscimento di  idoneita'  del
progetto, viene effettuata apposita attivita' di monitoraggio a  cura
del Ministero con il supporto dell'Ispra, anche attraverso un congruo
numero di controlli in loco, per la durata indicata nel provvedimento
stesso, volta a verificare l'effettivo funzionamento del  sistema,  e
la conformita' alle eventuali  prescrizioni  dettate.  All'esito  del
monitoraggio effettuato, viene adottato provvedimento di conferma del
riconoscimento, ovvero provvedimento motivato di diniego che  attesta
il mancato funzionamento del sistema. 
  8. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad  uno  dei
sistemi   collettivi   gia'   esistenti,   e'   sospeso   a   seguito
dell'intervenuta dichiarazione di idoneita' del progetto  e  sino  al
provvedimento definitivo  di  cui  al  comma  7.  La  sospensione  e'
comunicata al sistema collettivo di provenienza. 
  9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare puo' revocare il riconoscimento nei casi in cui: 
    a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza,
efficacia ed economicita'; 
    b) i risultati ottenuti siano insufficienti  per  conseguire  gli
obiettivi di riciclaggio ove previsti; 
    c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione; 
    d) siano stati violati gli obblighi previsti  dall'articolo  221,
commi 6, 7 e 8. 
  10. A seguito della comunicazione di non idoneita' del progetto  di
cui al comma 5, di mancato riconoscimento del sistema  ai  sensi  del
comma 7, ovvero di revoca del riconoscimento di cui  al  comma  9,  i
produttori  hanno  l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei   sistemi
collettivi gia' esistenti. Ove, entro novanta giorni dal  ricevimento
della comunicazione,  i  produttori  non  provvedono  ad  aderire  ai
sistemi collettivi gia' esistenti e a versare le somme a essi  dovute
a decorrere dalla data della stessa comunicazione,  si  applicano  le
sanzioni previste al Titolo VI. 
  11. I  proponenti,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  della
raccolta, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma  7,
sono tenuti alla presentazione di una fideiussione bancaria  a  prima
richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  pari  all'importo  delle  entrate  previste
dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 3.  Detta
garanzia sara' aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui  al
comma 7. 
  12. Sono fatti salvi i riconoscimenti gia' operati ai  sensi  della
previgente normativa. Tali sistemi si adeguano alle  disposizioni  di
cui al presente Titolo entro il 31 dicembre 2024.». 
  8. L'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove
costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati
di raccolta differenziata in modo  da  permettere  il  raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati  nell'allegato
E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i
rifiuti di imballaggio e le altre particolari  categorie  di  rifiuti
selezionati dai rifiuti domestici e  da  altri  tipi  di  rifiuti  di
imballaggio. In particolare: 
        a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata  in
maniera  omogenea  in  ciascun  ambito  territoriale  ottimale,   ove
costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune,  su  tutto  il  suo
territorio promuovendo per i  produttori  e  i  relativi  sistemi  di
responsabilita' estesa del produttore, nel rispetto del principio  di
concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni
di parita' tra loro; 
        b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del
trasporto, nonche' delle operazioni di cernita o di altre  operazioni
preliminari di cui all'Allegato C del presente  decreto  legislativo,
nonche' il coordinamento con la gestione di  altri  rifiuti  prodotti
nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove  costituito  ed
operante, ovvero i Comuni. 
    2. I servizi di cui alla  lettera  b)  sono  prestati  secondo  i
criteri   di   efficacia,   efficienza   ed   economicita',   nonche'
dell'effettiva riciclabilita', sulla  base  delle  determinazioni  in
merito ai costi efficienti dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire  tali  servizi
di gestione di rifiuti sono posti a carico  dei  produttori  e  degli
utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali  somme  sono
versate  nei  bilanci  dei  Comuni  ovvero  degli  Enti  di  Gestione
Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella  gestione  del
ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere  impiegate  nel  piano
economico finanziario relativo alla determinazione  della  tassa  sui
rifiuti (TARI). 
    3. Gli  Enti  di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove
costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro
il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare un  resoconto  delle  voci  di
costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonche'
per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando  l'effettivo  riciclo,
nonche' l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi resi. 
      4. Gli Enti di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  ove
costituiti ed operanti, ovvero i  Comuni,  garantiscono  la  gestione
completa della raccolta differenziata relativa a tutte  le  categorie
di rifiuti  indicate  nella  direttiva  2018/851/UE  all'articolo  1,
paragrafo 1, numero 3, lettera a),  punto  2-ter,  tramite  specifici
accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.». 
    b) dopo il comma 5 sono introdotti i seguenti commi: 
      «5-bis. Nel caso in cui  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  e  del  territorio  e  del  mare  accerti  che  le  pubbliche
amministrazioni non abbiano attivato  sistemi  adeguati  di  raccolta
differenziata  dei  rifiuti,  anche  per  il   raggiungimento   degli
obiettivi di cui all'articolo 205, ed in  particolare  di  quelli  di
recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, puo' attivare  azioni
sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta  differenziata,  anche
avvalendosi  di  soggetti  pubblici,  ovvero  sistemi  collettivi   o
Consorzi, o privati  individuati  mediante  procedure  trasparenti  e
selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non
superiore a ventiquattro mesi, sempre che cio' avvenga all'interno di
ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o
integrazione  del  servizio  ritenuto  insufficiente.   Ai   Consorzi
aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero  e
riciclaggio previsti dall'articolo 220,  e'  riconosciuto  il  valore
della  tariffa  applicata  per  la  raccolta   dei   rifiuti   urbani
corrispondente, al netto dei  ricavi  conseguiti  dalla  vendita  dei
materiali e del  corrispettivo  dovuto  sul  ritiro  dei  rifiuti  di
imballaggio e delle  frazioni  merceologiche  omogenee.  Ai  soggetti
privati, selezionati per comprovata  e  documentata  affidabilita'  e
capacita', a cui e' affidata la raccolta differenziata e conferiti  i
rifiuti  di  imballaggio  in  via  temporanea   e   d'urgenza,   fino
all'espletamento delle  procedure  ordinarie  di  aggiudicazione  del
servizio e comunque per un  periodo  non  superiore  a  dodici  mesi,
prorogabili di  ulteriori  dodici  mesi  in  caso  di  impossibilita'
oggettiva e documentata di aggiudicazione, e' riconosciuto  il  costo
del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva. 
      5-ter.   Le   pubbliche   amministrazioni   incoraggiano,   ove
opportuno, l'utilizzazione di materiali  provenienti  da  rifiuti  di
imballaggio riciclati per la  fabbricazione  di  imballaggi  e  altri
prodotti. 
      5-quater.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo  economico  curano
la  pubblicazione  delle  misure  e  degli  obiettivi  oggetto  delle
campagne di informazione di cui all'articolo 224,  comma  3,  lettera
g).». 
  9. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' cosi' modificato: 
    a) al comma 3, lettera h), le parole «ripartisce tra i produttori
e gli utilizzatori  il  corrispettivo  per  i  maggiori  oneri  della
raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «ripartisce tra i  produttori  e  gli
utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo  221,
comma 10, lettera b)»; 
    b) il comma 5 dell'articolo 224 e' sostituito dai seguenti: 
      «5.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  del  principio   di
corresponsabilita'  gestionale   tra   produttori,   utilizzatori   e
pubbliche  amministrazioni,  CONAI  ed  i  sistemi  autonomi  di  cui
all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano  un
accordo di programma quadro, di cui alla legge  241/90  e  successive
modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto
di riferimento,  intendendosi  i  sistemi  collettivi  operanti  e  i
gestori delle piattaforme  di  selezione  (CSS),  con  l'Associazione
nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione  delle   province
italiane (UPI) o con gli Enti  di  gestione  di  Ambito  territoriale
ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce: 
        1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1  e
2 del presente decreto legislativo; 
        2. le modalita' di raccolta dei  rifiuti  da  imballaggio  ai
fini delle attivita' di riciclaggio e di recupero; 
        3. gli obblighi e le sanzioni  posti  a  carico  delle  parti
contraenti. 
      5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5  e'  costituito
da una parte generale e dai relativi  allegati  tecnici  per  ciascun
materiale di cui all'Allegato E. Gli  allegati  tecnici  prevedono  i
corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita',  tenendo  conto
delle operazioni di cernita o di altre  operazioni  preliminari,  che
sono  stabilite  tramite  analisi  merceologiche  effettuate  da   un
soggetto   terzo,    individuato    congiuntamente    dai    soggetti
sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito  territoriali
ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero  dai  Comuni  con  oneri
posti a carico dei sistemi collettivi.». 
  10. L'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 227 (Rifiuti elettrici ed  elettronici,  rifiuti  di  pile  e
accumulatori,  rifiuti  sanitari,  veicoli  fuori  uso   e   prodotti
contenenti amianto). - 1. Fatte salve le disposizioni degli  articoli
178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni
nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare
quelle riguardanti: 
    a) rifiuti  elettrici  ed  elettronici:  direttiva  2012/19/UE  e
direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione  14
marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849; 
    b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 2003, n. 254; 
    c) veicoli fuori uso: direttiva  2000/53/CE  e  relativo  decreto
legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n.  209  e  direttiva  (UE)
2018/849; 
    d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti  contenenti  amianto:
decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; 
    e)  rifiuti  di  pile  e  accumulatori:  direttiva  2006/66/CE  e
relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27  e
direttiva (UE) 2018/849.». 
  11. L'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione). - 1. Al fine
di migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  e  per  contribuire  alla
transizione  verso  un'economia  circolare,  i  sistemi  di  gestione
adottati favoriscono misure intese, in via prioritaria,  a  prevenire
la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza  programmata,
nonche' a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre
forme di recupero, quindi, la riduzione dello smaltimento  finale  di
tali rifiuti, tenendo conto dei principi di cui  all'articolo  178  e
dei criteri di cui all'articolo 179 del presente decreto legislativo.
I Consorzi ovvero i  sistemi  di  gestione  in  forma  individuale  o
collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente
decreto legislativo, gia' istituiti  ovvero  riconosciuti  ovvero  in
corso di riconoscimento,  operano  sull'intero  territorio  nazionale
senza generare distorsioni della concorrenza, curano  per  conto  dei
produttori la gestione  dei  rifiuti  provenienti  dai  prodotti  che
immettono  sul  mercato  nazionale  e  dai  prodotti   importati   in
condizioni non  discriminatorie,  in  modo  da  evitare  ostacoli  al
commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le  operazioni
di raccolta e di gestione nelle aree piu' proficue. 
  2. I  sistemi  di  gestione  adottati  devono  essere  aperti  alla
partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando  il
rispetto del principio  di  trasparenza  e  di  non  discriminazione,
garantiscono la continuita'  dei  servizi  di  gestione  dei  rifiuti
sull'anno solare di riferimento, ancorche' siano stati conseguiti gli
obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonche'  adeguata
attivita' di informazione ai detentori di  rifiuti  sulle  misure  di
prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta  dei
rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi. 
  3. I produttori  del  prodotto,  dispongono  dei  mezzi  finanziari
ovvero dei mezzi finanziari e organizzativi della gestione del  ciclo
di vita in cui il  prodotto  diventa  rifiuto;  tale  responsabilita'
finanziaria non supera i costi necessari per la prestazione  di  tali
servizi; i costi sono determinati in modo trasparente tra gli  attori
interessati, inclusi i produttori di prodotti, i  sistemi  collettivi
che operano per loro conto e le autorita' pubbliche; a  tal  fine,  i
produttori del prodotto, ovvero i sistemi collettivi, determinano  il
contributo ambientale secondo le modalita' di cui al comma 4. 
  4. Il contributo ambientale, determinato per tipologia, per  unita'
o per peso del prodotto immesso sul mercato  nazionale,  assicura  la
copertura dei costi di gestione  del  rifiuto  da  esso  generato  in
conformita' ai principi di  cui  all'articolo  178,  al  netto  degli
introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle  materie  prime
ottenute dal prodotto, nonche' da eventuali cauzioni di deposito  non
reclamate. Esso e' modulato, ove possibile, per  singoli  prodotti  o
gruppi di prodotti  simili,  tenuto  conto  della  loro  durevolezza,
riparabilita',  riutilizzabilita'  e  riciclabilita',  nonche'  della
presenza di sostanze pericolose, garantendo un approccio  basato  sul
ciclo di vita del  prodotto  e  il  buon  funzionamento  del  mercato
interno. 
  5. Il contributo e' inoltre impiegato per  accrescere  l'efficienza
della filiera, mediante attivita' di  ricerca  scientifica  applicata
all'ecodesign dei prodotti  e  allo  studio  di  nuove  tecnologie  e
sistemi innovativi per la gestione dei relativi rifiuti. 
  6. Annualmente, entro il 31 ottobre, i sistemi di gestione adottati
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un  piano  specifico  di  prevenzione  e  gestione  relativo
all'anno  solare  successivo,  e  il  bilancio  con  relazione  sulla
gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti: 
    a)  l'indicazione  nominativa  degli  operatori   economici   che
partecipano al sistema; 
    b) i dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti
raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati; 
    c) le modalita' di determinazione del contributo ambientale; 
    d)  le  finalita'  per  le  quali  e'  utilizzato  il  contributo
ambientale; 
    e) l'indicazione delle procedure  di  selezione  dei  gestori  di
rifiuti di filiera, secondo la normativa vigente, nonche' dell'elenco
degli stessi gestori individuati per area geografica  e  che  operano
sull'intero territorio nazionale; 
    f) le eventuali ragioni che impediscono il  raggiungimento  degli
obiettivi di recupero e riciclo previsti, con le  relative  misure  e
interventi correttivi finalizzati  ad  assicurare  il  raggiungimento
degli stessi. In presenza di piu' attivita' produttive, il centro  di
costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del  prodotto
e' evidenziato in una contabilita' dedicata, tale da  mostrare  tutte
le  componenti  di   costo   associate   al   contributo   ambientale
effettivamente sostenute. Eventuali avanzi di gestione derivanti  dal
contributo ambientale non concorrono alla formazione del reddito.  E'
fatto  divieto  di  distribuire  utili  e  avanzi  di  esercizio   ai
consorziati.  L'avanzo  di  gestione   proveniente   dal   contributo
ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e  ne
determina  la  riduzione  del  suo  importo   nel   primo   esercizio
successivo. 
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, ove non ritenga congruo il contributo determinato,  provvede  a
nuova  determinazione.  I  sistemi  collettivi  si  conformano   alle
indicazioni del Ministero ed applicano il contributo come determinato
nell'esercizio finanziario successivo. 
  8. Il  contributo  ambientale  versato  ad  un  sistema  collettivo
esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e  delle  materie  prime
che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale  previsto  dalla
parte  quarta  del  presente   decreto   legislativo.   La   presente
disposizione si applica con efficacia retroattiva. 
  9. I sistemi collettivi gia' istituiti si conformano ai principi  e
criteri contenuti negli articoli 178-bis e 178-ter entro il 5 gennaio
2023. 
  10. I produttori che non intendono aderire  ai  sistemi  collettivi
esistenti di cui al Titolo III, presentano al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del  Mare  una  apposita  istanza  di
riconoscimento per la costituzione di un sistema  autonomo  in  forma
individuale  ovvero  collettiva,  avente  personalita'  giuridica  di
diritto privato, senza scopo di lucro, retto da uno statuto  conforme
ai principi del presente  decreto,  nonche'  allo  statuto  tipo.  Il
riconoscimento  e'  effettuato   secondo   le   modalita'   contenute
nell'articolo 221-bis, in quanto compatibili con il regime  specifico
applicabile.». 
  12. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152,  e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  Le  utenze  non
domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma
1, lettera b-ter) punto 2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal  soggetto  che  effettua  l'attivita'  di
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla  corresponsione  della
componente  tariffaria  rapportata   alla   quantita'   dei   rifiuti
conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta  di  servirsi  del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo
non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del
servizio pubblico, dietro richiesta  dell'utenza  non  domestica,  di
riprendere l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza
quinquennale.». 
                               Art. 4 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali  -  Capo  I
  Sanzioni. 
 
  1. L'articolo 258 decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 258 (Violazione degli obblighi di  comunicazione,  di  tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari). - 1.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 189, comma 3, che non effettuano  la  comunicazione  ivi
prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto  o  inesatto  sono
puniti  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  a
diecimila  euro;  se  la  comunicazione  e'   effettuata   entro   il
sessantesimo giorno dalla scadenza del  termine  stabilito  ai  sensi
della  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  si  applica  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 
  2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene  in  modo  incompleto  il
registro di carico e scarico di cui all'articolo  190,  comma  1,  e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  a
diecimila euro. Se il registro e' relativo a  rifiuti  pericolosi  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  diecimila  euro  a
trentamila  euro,  nonche'  nei  casi   piu'   gravi,   la   sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese  a
un  anno   dalla   carica   rivestita   dal   soggetto   responsabile
dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 
  3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'  lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure
minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro  per  i
rifiuti   non   pericolosi    e    da    duemilasettanta    euro    a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi.  Il  numero  di
unita'  lavorative  e'  calcolato  con  riferimento  al   numero   di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,  mentre
i lavoratori a  tempo  parziale  e  quelli  stagionali  rappresentano
frazioni di unita' lavorative  annue;  ai  predetti  fini  l'anno  da
prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio  contabile
approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui  all'articolo  193  o
senza i  documenti  sostitutivi  ivi  previsti,  ovvero  riporta  nel
formulario stesso  dati  incompleti  o  inesatti  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a  diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso
di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di  rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione  e  sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a  chi  fa  uso  di  un
certificato falso durante il trasporto. 
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e  4,  ove  le  informazioni,  pur
formalmente  incomplete  o  inesatte,  siano  rinvenibili  in   forma
corretta dai dati  riportati  nella  comunicazione  al  catasto,  nei
registri  cronologici  di  carico  e  scarico,   nei   formulari   di
identificazione dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture
contabili tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa  pena  si  applica  nei  casi  di  indicazioni  formalmente
incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a  ricostruire
le informazioni richieste ai sensi di  legge,  nonche'  nei  casi  di
mancato invio alle autorita' competenti e  di  mancata  conservazione
dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o  del  formulario  di
cui all'articolo 193.  La  sanzione  ridotta  di  cui  alla  presente
disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei  registri
cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando  siano
presenti i formulari di  trasporto,  a  condizione  che  la  data  di
produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere  dimostrata,  o
coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 
  6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non  effettuano
la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero  la  effettuino  in   modo
incompleto o inesatto sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da duemila euro a diecimila  euro;  nel  caso  in  cui  la
comunicazione sia  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro. 
  7. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti urbani e assimilati che non effettuano  la  comunicazione  di
cui  all'articolo  189,  comma  3,  ovvero  la  effettuano  in   modo
incompleto o inesatto, sono puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da duemila euro a diecimila  euro;  nel  caso  in  cui  la
comunicazione sia  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio  1994,
n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ventisei
euro a centosessanta euro. 
  8. In caso di violazione di uno  o  piu'  degli  obblighi  previsti
dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis,
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente  decreto,  il  comandante
del poligono militare delle Forze armate e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.  In  caso
di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 
  9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui
al presente articolo, ovvero commette piu'  violazioni  della  stessa
disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista  per  la
violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La  stessa  sanzione
si applica a chi con  piu'  azioni  od  omissioni,  esecutive  di  un
medesimo disegno, commette anche in  tempi  diversi  piu'  violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo
di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la
mancata o irregolare  iscrizione  al  Registro  di  cui  all'articolo
188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di
cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di  una
sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquecento  euro  a  duemila
euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro  a  tremila  euro
per i rifiuti pericolosi. La mancata o  incompleta  trasmissione  dei
dati informativi con le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti  non  pericolosi  e  da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 
  11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte  ad  un  terzo  nel
caso in cui si proceda all'iscrizione al  Registro  entro  60  giorni
dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di  cui  al  comma  1
dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative.  Non  e'  soggetta
alle sanzioni di  cui  al  comma  11  la  mera  correzione  di  dati,
comunicata con le modalita' previste dal decreto citato. 
  12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono  versati  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  destinati
agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo  252,  comma
5, ove ricorrano le condizioni di  cui  all'articolo  253,  comma  5,
secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  13. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo,  conseguenti  alla
trasmissione o all'annotazione di dati  incompleti  o  inesatti  sono
applicate solo nell'ipotesi in cui i dati  siano  rilevanti  ai  fini
della  tracciabilita',  con  esclusione  degli  errori  materiali   e
violazioni formali. In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti
ai fini della tracciabilita' di tipo seriale,  si  applica  una  sola
sanzione aumentata fino al triplo.». 
                               Art. 5 
 
Modifiche  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8  aprile  2008
  Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani  raccolti  in
  modo differenziato. 
 
  1.  All'allegato  I,  paragrafo  4.2,  del  decreto  del   Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del
28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti: 
    «45-bis altre frazioni non specificate altrimenti  se  avviate  a
riciclaggio (EER 200199); 
    45-ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero  (EER
200303); 
    45-quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)». 
                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I soggetti sottoposti a regimi  di  responsabilita'  estesa  del
produttore  istituiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo si conformano alle disposizioni da  esso  dettate
in materia di  responsabilita'  estesa  del  produttore  entro  il  5
gennaio 2023. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  le  modifiche
statutarie apportate entro il 1° giugno  2022.  Nei  sessanta  giorni
successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' indicare le modifiche che
devono essere apportate  dai  predetti  soggetti  nei  trenta  giorni
successivi alla comunicazione. 
  3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai  sensi  del
comma 2, ovvero nel caso in cui  le  modifiche  apportate  non  siano
ritenute adeguate, il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche  necessarie  nei
trenta giorni successivi alla comunicazione di cui  al  comma  2,  in
caso  di  mancato  adeguamento,  ovvero   alla   trasmissione   delle
modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate. 
  4.  Gli  statuti  si  intendono  approvati  in  caso   di   mancata
comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare delle modifiche da apportare entro  il  termine
di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel
termine di cui al comma 3. 
  5. Al fine di consentire ai soggetti  affidatari  del  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle
attivita' alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8  presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. 
                               Art. 7 
 
                       Abrogazioni e modifiche 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8,  180-bis,  188-ter,  230,
comma 4, 264-ter, 264-quater, 266, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152; 
    b)  l'articolo  9  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
    c) i  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quinquies  dell'articolo  6  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    d) il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo  14  marzo
2014, n. 49. 
  2. All'articolo 230, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, e'  soppresso  il  seguente  periodo:  «I  soggetti  che
svolgono  attivita'  di  pulizia  manutentiva  delle  reti   fognarie
aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1,
lettera f).». 
  3. Ai fini dell'istituzione del Registro elettronico  nazionale  di
cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, e' autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2020,  ai  cui
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il
recepimento della normativa europea di cui  all'articolo  41-bisdella
legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
                               Art. 8 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Allegati. 
 
  1. L'allegato C della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' cosi' modificato: 
    a. le voci «R3 - Riciclaggio/recupero  delle  sostanze  organiche
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di  compostaggio
e altre trasformazioni biologiche; R4  -  Riciclaggio  /recupero  dei
metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di  altre
sostanze  inorganiche;"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "R3   -
Riciclaggio/recupero delle sostanze  organiche  non  utilizzate  come
solventi  (comprese   le   operazioni   di   compostaggio   e   altre
trasformazioni  biologiche  (**);  R4  -  Riciclaggio  /recupero  dei
metalli e dei composti metallici (***); R5 - Riciclaggio/recupero  di
altre sostanze inorganiche (****)»; 
    b. dopo la voce R13 sono inseriti i seguenti capoversi: 
      «(**) Sono compresi  la  preparazione  per  il  riutilizzo,  la
gassificazione  e  la  pirolisi  che  utilizzano  i  componenti  come
sostanze chimiche e il recupero di materia organica  sotto  forma  di
riempimento. 
      (***) E' compresa la preparazione per il riutilizzo. 
      (****) Sono compresi la  preparazione  per  il  riutilizzo,  il
riciclaggio di materiali da costruzione inorganici,  il  recupero  di
sostanze inorganiche sotto forma di  riempimento  e  la  pulizia  del
suolo risultante in un recupero del suolo.». 
  2. L'allegato D della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  Allegato D - Elenco dei rifiuti. 
  Classificazione dei rifiuti. 
Definizioni. 
  Ai fini del presente allegato, si intende per: 
    1.  «sostanza  pericolosa»,  una   sostanza   classificata   come
pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2  a  5
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
    2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio,  arsenico,
cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,
tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in
forme metalliche nella misura in cui questi  sono  classificate  come
pericolose; 
    3.  «policlorodifenili  e  policlorotrifenili»  (PCB),   i   PCB,
conformemente alla definizione di cui  all'articolo  2,  lettera  a),
della direttiva 96/59/CE del Consiglio; 
    4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti:  qualsiasi
composto  di  scandio  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,
niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in
forme metalliche, nella misura in cui questi sono  classificati  come
pericolosi; 
    5. «stabilizzazione», i processi che modificano la  pericolosita'
dei componenti dei rifiuti e  trasformano  i  rifiuti  pericolosi  in
rifiuti non pericolosi; 
    6. «solidificazione»,  processi  che  influiscono  esclusivamente
sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi,  senza
modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi; 
    7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che  contiene,
dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi,  che  non
sono stati completamente trasformati in componenti non  pericolosi  e
che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente  nel  breve,  medio  o
lungo periodo. 
Valutazione e classificazione. 
  1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. 
  Nel  valutare  le  caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  si
applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,
HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i  valori  soglia
per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla  Parte  IV
del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Quando  una  sostanza  e'
presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non
viene presa in considerazione per il calcolo  del  valore  limite  di
concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un  rifiuto
e'  stata  valutata  sia  mediante  una  prova  che  utilizzando   le
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato  nell'Allegato  I
alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevalgono  i
risultati della prova. 
  2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso. 
  I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti
sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si  applichino  le
esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE. 
  Ai rifiuti  cui  potrebbero  essere  assegnati  codici  di  rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: 
    l'iscrizione di  una  voce  nell'elenco  armonizzato  di  rifiuti
contrassegnata  come  pericolosa,  con  un  riferimento  specifico  o
generico a «sostanze pericolose», e'  opportuna  solo  quando  questo
rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che  determinano  nel
rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a  HP  8
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della  caratteristica  di
pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; 
    una caratteristica di pericolo puo' essere  valutata  utilizzando
la  concentrazione  di  sostanze  nei   rifiuti,   come   specificato
nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,
eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n.  440/2008  o
altri  metodi  di  prova  e  linee  guida  riconosciuti   a   livello
internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; 
    i  rifiuti  contenenti  dibenzo-p-diossine  e   i   dibenzofurani
policlorurati   (PCDD/PCDF),    DDT    (1,1,1-tricloro-2,2-bis    (4-
clorofenil)  etano),  clordano,   esaclorocicloesani   (compreso   il
lindano), dieldrin, endrin, eptacloro,  esaclorobenzene,  clordecone,
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile  e/o  PCB
in  quantita'  superiori  ai  limiti   di   concentrazione   di   cui
all'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  850/2004  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  (1)  devono  essere   classificati   come
pericolosi; 
    i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I  alla  Parte  IV
del decreto legislativo n. 152 del 2006  non  sono  applicabili  alle
leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati  da  sostanze
pericolose).  I  residui  di  leghe  che  sono  considerati   rifiuti
pericolosi sono  specificamente  menzionati  nel  presente  elenco  e
contrassegnati con un asterisco (*); 
    se del caso,  al  momento  di  stabilire  le  caratteristiche  di
pericolo  dei  rifiuti  si  possono  prendere  in  considerazione  le
seguenti note contenute nell'allegato  VI  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008: 
      1.1.3.1.    Note     relative     all'identificazione,     alla
classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F,  J,
L, M, P, Q, R, e U; 
      1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura
delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; 
    dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un  tipo
di rifiuti in base a questo metodo, si assegnera' l'adeguata voce  di
pericolosita' o non pericolosita' dall'elenco dei rifiuti.  Tutte  le
altre  voci  dell'elenco  armonizzato  di  rifiuti  sono  considerate
rifiuti non pericolosi. 
Elenco dei rifiuti. 
  I  diversi  tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono  definiti
specificatamente mediante il codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i
rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto
nell'elenco occorre procedere come segue: 
    identificare  la  fonte  che  genera  il  rifiuto  consultando  i
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a  sei  cifre
riferito al  rifiuto  in  questione,  ad  eccezione  dei  codici  dei
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che
e'  possibile  che  un  determinato  impianto  o  stabilimento  debba
classificare le proprie attivita' in capitoli diversi.  Per  esempio,
un costruttore di automobili puo' reperire i rifiuti che produce  sia
nel  capitolo  12  (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal   trattamento
superficiale di metalli), che nel  capitolo  11  (rifiuti  inorganici
contenenti metalli  provenienti  da  trattamento  e  rivestimento  di
metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso  di  rivestimenti),
in funzione delle varie fasi della produzione; 
    se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da  17  a  20  si
presta per la classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; 
    se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il
rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; 
    se un determinato rifiuto non e' classificabile neppure  mediante
i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il  codice  99  (rifiuti
non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre  del  capitolo  che
corrisponde all'attivita' identificata nella prima fase. 
 
 
  Indice. 
  Capitoli dell'elenco 
 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  e  dell'industria
tessile 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti  (pitture,   vernici   e   smalti   vetrati),   adesivi,
sigillanti, e inchiostri per stampa 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  10 Rifiuti provenienti da processi termici 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili, 05 e 12) 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
le voci 07 e 08) 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno proveniente da siti contaminati) 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione   che   non   derivino   direttamente   da   trattamento
terapeutico) 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
 
  01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,
nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali 
  01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
  01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
 
  01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
metalliferi 
  01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dalla
lavorazione di minerale solforoso 
  01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 
  01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04  e  01
03 05 
  01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 
  01 03 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 01 03 07 
  01 03 09 `fanghi rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina,
diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10" 
 
  01 03 10* fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina
contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01
03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
non metalliferi 
  01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali
non metalliferi 
 
  01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 
  01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 01 04 07 
  01 04 09 scarti di sabbia e argilla 
  01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  alla
voce 01 04 07 
  01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 
  01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della  pietra,  diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07 
  01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 
  01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
  01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
  01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di  perforazione
contenenti sostanze pericolose 
  01 05 07  fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 08 fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  cloruri,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
  01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 
  02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,
selvicoltura, caccia e pesca 
  02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 01 02 scarti di tessuti animali 
  02 01 03 scarti di tessuti vegetali 
  02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 
  02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 
  02 01 07 rifiuti della silvicoltura 
  02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
  02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 
  02 01 10 rifiuti metallici 
  02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 02 rifiuti della preparazione  e  della  lavorazione  di  carne,
pesce ed altri alimenti di origine animale 
  02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
  02 02 02 scarti di tessuti animali 
  02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della
produzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa 
  02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 
  02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 
  02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 
  02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia  e  lavaggio
delle barbabietole 
  02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 
  02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 
  02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 
  02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
  02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed  analcoliche
(tranne caffe', te' e cacao) 
  02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  e
macinazione della materia prima 
  02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
  02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
  02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
  02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
  03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  di
pannelli e mobili 
  03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
  03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannelli
di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 
  03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 
  03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 
  03 02 01 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici non alogenati 
  03 02 02 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organici clorurati 
  03 02 03 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti organometallici 
  03 02 04 *  prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno
contenenti composti inorganici 
  03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del  legno
contenenti sostanze pericolose 
  03 02 99 prodotti per i  trattamenti  conservativi  del  legno  non
specificati altrimenti 
 
  03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  carta
e cartone 
  03 03 01 scarti di corteccia e legno 
  03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 
  03 03 05 fanghi prodotti dai  processi  di  disinchiostrazione  nel
riciclaggio della carta 
  03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  di
polpa da rifiuti di carta e cartone 
  03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  ad
essere riciclati 
  03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
  03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  e
prodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazione
meccanica 
  03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
  03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  04  Rifiuti  della  lavorazione  di  pelli  e   pellicce,   nonche'
dell'industria tessile 
  04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
  04 01 01 carniccio e frammenti di calce 
  04 01 02 rifiuti di calcinazione 
  04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senza
fase liquida 
  04 01 04 liquido di concia contenente cromo 
  04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
  04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, contenenti cromo 
  04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco
degli effluenti, non contenenti cromo 
  04 01 08 cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli,  polveri  di
lucidatura) contenenti cromo 
  04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 
  04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  04 02 rifiuti dell'industria tessile 
  04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,
elastomeri, plastomeri) 
  04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ad
es. grasso, cera) 
  04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura,
contenenti solventi organici 
  04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da  quelli  di
cui alla voce 04 02 14 
  04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 
  04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce  04
02 16 
  04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
  04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 
  04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
  04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone 
  05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 
  05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 
  05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
  05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 
  05 01 05 * perdite di olio 
  05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti  e
apparecchiature 
  05 01 07 * catrami acidi 
  05 01 08 * altri catrami 
  05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
  05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  05 01 12 * acidi contenenti oli 
  05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 
  05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 01 15 * filtri di argilla esauriti 
  05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazione
del petrolio 
  05 01 17 bitumi 
  05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 
  05 06 01 * catrami acidi 
  05 06 03 * altri catrami 
  05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
  05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gas
naturale 
  05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 
  05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 
  05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
  06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
acidi 
  06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 
  06 01 02 * acido cloridrico 
  06 01 03 * acido fluoridrico 
  06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 
  06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 
  06 01 06 * altri acidi 
  06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
basi 
  06 02 01 * idrossido di calcio 
  06 02 03 * idrossido di ammonio 
  06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 
  06 02 05 * altre basi 
  06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
sali, loro soluzioni e ossidi metallici 
  06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
  06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
  06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle  voci
06 03 11 e 06 03 13 
  06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 
  06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
15 
  06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da  quelli  di  cui  alla
voce 06 03 
  06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 
  06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 
  06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
  06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
 
  06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e
dei processi di desolforazione 
  06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
  06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui  alla
voce 06 06 02 
  06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 
  06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 
  06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 
  06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 
  06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 
  06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso  del
silicio e dei suoi derivati 
  06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso 
  06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 
  06 09 02 scorie fosforose 
  06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti
o contaminati da sostanze pericolose 
  06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  da
quelli di cui alla voce 06 09 03 
  06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  e
della produzione di fertilizzanti 
  06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06  11  rifiuti  dalla  produzione  di   pigmenti   inorganici   ed
opacificanti 
  06 11 01 rifiuti prodotti  da  reazioni  a  base  di  calcio  nella
produzione di diossido di titanio 
  06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificati
altrimenti 
  06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno  ed
altri biocidi inorganici 
  06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02) 
  06 13 03 nerofumo 
  06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto 
  06 13 05 * fuliggine 
  06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 Rifiuti dei processi chimici organici 
  07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti chimici organici di base 
  07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
  07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 02 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso
(PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
  07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
  07 02 13 rifiuti plastici 
  07 02 14  *  rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi  da  quelli  di  cui
alla voce 07 02 14 
  07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericoloso 
  07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui  alla
voce 07 02 16 
  07 02 18 scarti di gomma 
  07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 
  07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati 
  07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
  07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenti
conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici 
  07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati 
  07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 
  07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
  07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti farmaceutici 
  07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
  07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 
  07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce  07  05
13 
  07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 
  07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
  07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
prodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificati
altrimenti 
  07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
  07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed
acque madri 
  07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque
madri 
  07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
  07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 
  07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
  07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
  07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
  07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti
e inchiostri per stampa 
  08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  ed  uso  e
della rimozione di pitture e vernici 
  08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 08 01 11 
  08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di
cui alla voce 08 01 13 
  08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 16 fanghi acquosi
contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla  voce  08
01 15 
  08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 18 fanghi prodotti dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici,
diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
  08 01 19  *  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e  vernici,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 19 
  08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori 
  08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 
  08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti 
  08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
  08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
  08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
inchiostri per stampa 
  08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
  08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 12 
  08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
  08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce
08 03 14 
  08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione 
  08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanze
pericolose 
  08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  alla
voce 08 03 17 
  08 03 19 * oli dispersi 
  08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di
adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 
  08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 09 
  08 04 11 * fanghi di  adesivi  e  sigillanti,  contenenti  solventi
organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cui
alla voce 08 04 11 
  08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  e  sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce 08 04 13 
  08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
  08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  e  sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 
  08 04 17 * olio di resina 
  08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 
  08 05 01 * isocianati di scarto 
 
  09 Rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 rifiuti dell'industria fotografica 
  09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
  09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
  09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 
  09 01 04 * soluzioni fissative 
  09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 
  09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal  trattamento  in
loco di rifiuti fotografici 
  09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  o
composti dell'argento 
  09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o
composti dell'argento 
  09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 
  09 01  11  *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti  batterie
incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 
  09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cui
alla voce 09 01 11 
  09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  loco
dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 
  09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 Rifiuti prodotti da processi termici 
  10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impianti
termici (tranne 19) 
  10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
  10 01 02 ceneri leggere di carbone 
  10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 
  10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 
  10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio  nei
processi di desolforazione dei fumi 
  10 01 09 * acido solforico 
  10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati
come carburante 
  10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal
coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 
  10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dal
coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 
  10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 17 ceneri leggere prodotte dal  coincenerimento,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 01 16 
  10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 
  10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
  10 01 22  *  fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  caldaie,
contenenti sostanze pericolose 
  10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia  caldaie,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 01 22 
  10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  del
combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 
  10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento 
  10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 
  10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 
  10 02 02 scorie non trattate 
  10 02 07 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 02 08 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 02 07 
  10 02 10 scaglie di laminazione 
  10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenti oli 
  10  02  12  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 
  10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 
  10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
  10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 
  10 03 02 frammenti di anodi 
  10 03 04 * scorie della produzione primaria 
  10 03 05 rifiuti di allumina 
  10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 
  10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 
  10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,  al  contatto
con l'acqua, gas  infiammabili  in  quantita'  pericolose  10  03  16
schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 
  10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi 
  10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 
  10 03 19 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 03 19 
  10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 
  10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle  prodotte  da
mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21 
  10 03 23 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 03 24 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 03 23 
  10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 
  10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  03  28  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 
  10 03 29 * rifiuti prodotti dal  trattamento  di  scorie  saline  e
scorie nere, contenenti sostanze pericolose 
  10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie
nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 
  10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 
  10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 04 02 * impurita' e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 04 03 * arsenato di calcio 
  10 04 04 * polveri dei gas di combustione 
  10 04 05 * altre polveri e particolato 
  10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 
  10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
  10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 05 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 05 04 altre polveri e particolato 
  10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 05  08  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  05  09  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 
  10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al
contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10
05 10 
  10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 
  10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 06 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 06 03 * polveri dei gas di combustione 
  10 06 04 altre polveri e particolato 
  10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi 
  10 06  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 
  10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 
  10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
  10 07 02  impurita'  e  schiumature  della  produzione  primaria  e
secondaria 
  10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  10 07 04 altre polveri e particolato 
  10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 
  10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  non
ferrosi 
  10 08 04 polveri e particolato 
  10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria 
  10 08 09 altre scorie 
  10 08 10 * impurita' e schiumature infiammabili o  che  rilasciano,
al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose 
  10 08 11 impurita' e schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 08 10 
  10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla  produzione
degli anodi 
  10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione  degli  anodi,
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 
  10 08 14 frammenti di anodi 
  10 08 15 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 08 15 
  10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 
  10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di
raffreddamento, contenenti oli 
  10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di
raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 
  10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 
  10 09 03 scorie di fusione 
  10 09 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 09 05 
  10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 09 07 
  10 09 09 * polveri  dei  gas  di  combustione  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da  quelle  di  cui
alla voce 10 09 09 
  10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
11 
  10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  10
09 13 
  10 09 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
di cui alla voce 10 09 15 
  10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 
  10 10 03 scorie di fusione 
  10 10 05 * forme e anime da  fonderia  non  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 06 forme e anime  da  fonderia  non  utilizzate,  diverse  da
quelle di cui alla voce 10 10 05 
  10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
cui alla voce 10 10 07 
  10 10 09 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui
alla voce 10 10 09 
  10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose 
  10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
11 
  10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce  10
10 13 
  10 10 15 * scarti  di  prodotti  rilevatori  di  crepe,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da  quelli
di cui alla voce 10 10 15 
  10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 
  10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
  10 11 05 polveri e particolato 
  10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento  termico,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 10 scarti di mescole non sottoposte  a  trattamento  termico,
diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 
  10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato  e  polveri  di
vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio  da  tubi  a
raggi catodici) 
  10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10  11
11 
  10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione,  contenenti
sostanze pericolose 
  10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di  macinazione,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 13 
  10 11 15 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 11 16 rifiuti prodotti dal  trattamento  dei  fumi,  diversi  da
quelli di cui alla voce 10 11 15 
  10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento
dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 
  10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  degli
effluenti, contenenti sostanze pericolose 
  10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 
  10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione 
  10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
  10 12 03 polveri e particolato 
  10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10 12 06 stampi di scarto 
  10 12 08 scarti di ceramica, mattoni,  mattonelle  e  materiali  da
costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
  10 12 09 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 12 09 
  10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,  contenenti
metalli pesanti 
  10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quelli
di cui alla voce 10 12 11 
  10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
  10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  e
manufatti di tali materiali 
  10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 
  10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
  10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12
e 10 13 13) 
  10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento
dei fumi 
  10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di  amianto  cemento,
contenenti amianto 
  10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da
quelli di cui alla voce 10 13 09 
  10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base  di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 
  10 13 12 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,
contenenti sostanze pericolose 
  10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi
da quelli di cui alla voce 10 13 12 
  10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
  10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 
  10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti
mercurio 
 
  11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal
rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non
ferrosa 
  11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad
esempio,  processi   galvanici,   zincatura,   decapaggio,   pulitura
elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 
  11 01 05 * acidi di decappaggio 
  11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 
  11 01 07 * basi di decappaggio 
  11 01 08 * fanghi di fosfatazione 
  11 01 09 * fanghi e residui  di  filtrazione,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di  cui
alla voce 11 01 09 
  11 01 11 *  soluzioni  acquose  di  lavaggio,  contenenti  sostanze
pericolose 
  11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da  quelle  di  cui
alla voce 11 01 11 
  11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
  11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla  voce
11 01 13 
  11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  e  sistemi  a
scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
  11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  11  02  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  di
metalli non ferrosi 
  11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica  dello  zinco
(compresi jarosite, goethite) 
  11  02  03  rifiuti  della  produzione  di   anodi   per   processi
elettrolitici acquosi 
  11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
contenenti sostanze pericolose 
  11 02 06  rifiuti  della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,
diversi da quelli della voce 11 02 05 
  11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 
  11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 
  11 03 02 * altri rifiuti 
 
  11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 
  11 05 01 zinco solido 
  11 05 02 ceneri di zinco 
  11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  11 05 04 * fondente esaurito 
  11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e
meccanico superficiale di metalli e plastica 
  12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche 
  12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 
  12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 
  12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 
  12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 
  12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 
  12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto
emulsioni e soluzioni) 
  12 01 07 * oli minerali  per  macchinari,  non  contenenti  alogeni
(eccetto emulsioni e soluzioni) 
  12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
  12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non  contenenti
alogeni 
  12 01 10 * oli sintetici per macchinari 
  12 01 12 * cere e grassi esauriti 
  12 01 13 rifiuti di saldatura 
  12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
  12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla  voce
12 01 14 
  12 01 16  *  materiale  abrasivo  di  scarto,  contenente  sostanze
pericolose 
  12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso  da  quello  di  cui
alla voce 12 01 16 
  12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e
lappatura) contenenti olio 
  12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili 
  12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
contenenti sostanze pericolose 
  12 01 21  corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
  12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11) 
  12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
  12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
 
  13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli
commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 
  13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 
  13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
  13 01 04 * emulsioni clorurate 
  13 01 05 * emulsioni non clorurate 
  13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 
  13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 
  13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 
  13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
  13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 
 
  13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 
  13 02 04 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione, clorurati 
  13 02 05 *  scarti  di  olio  minerale  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione, non clorurati 
  13 02 06 * scarti  di  olio  sintetico  per  motori,  ingranaggi  e
lubrificazione 
  13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente
biodegradabile 
  13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
 
  13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati 
  13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 
  13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  clorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 
  13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati 
  13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 
  13  03  09  *  oli  isolanti  e  oli  termoconduttori,   facilmente
biodegradabili 
  13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori 
 
  13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna 
  13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli 
  13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione 
 
  13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e  di  prodotti  di
separazione olio/acqua 
  13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
  13 05 03 * fanghi da collettori 
  13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
  13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
  13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti
di separazione olio/acqua 
 
  13 07 rifiuti di carburanti liquidi 
  13 07 01 * olio  combustibile  e  carburante  diesel  13  07  02  *
petrolio 
  13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 
 
  13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 
  13  08  01  *  fanghi  ed  emulsioni  prodotti  dai   processi   di
dissalazione 
  13 08 02 * altre emulsioni 
  13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 
 
  14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne
07 e 08) 
  14  06   solventi   organici,   refrigeranti   e   propellenti   di
schiuma/aerosol di scarto 
  14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC 
  14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati 
  14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 
  14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 
  14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 
 
  15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 
  15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggetto
di raccolta differenziata) 
  15 01 01 imballaggi in carta e cartone 
  15 01 02 imballaggi in plastica 
  15 01 03 imballaggi in legno 
  15 01 04 imballaggi metallici 
  15 01 05 imballaggi in materiali compositi 
  15 01 06 imballaggi in materiali misti 
  15 01 07 imballaggi in vetro 
  15 01 09 imballaggi in materia tessile 
  15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze  pericolose  o
contaminati da tali sostanze 
  15 01 11 * imballaggi metallici contenenti  matrici  solide  porose
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori  a  pressione
vuoti 
 
  15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumenti
protettivi 
  15  02  02  *  assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi   filtri
dell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
  15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 
 
  16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
  16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 
  16 01 03 pneumatici fuori uso 
  16 01 04 * veicoli fuori uso 
  16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altre
componenti pericolose 
  16 01 07 * filtri  dell'olio  16  01  08  *  componenti  contenenti
mercurio 
  16 01 09 * componenti contenenti PCB 
  16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 
  16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 
  16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16
01 11 
  16 01 13 * liquidi per freni 
  16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
  16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16  01
14 
  16 01 16 serbatoi per gas liquido 
  16 01 17 metalli ferrosi 
  16 01 18 metalli non ferrosi 
  16 01 19 plastica 
  16 01 20 vetro 
  16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 
  16 01 22 componenti non specificati altrimenti 
  16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  16  02  scarti  provenienti  da   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche 
  16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 
  16 02 10 * apparecchiature fuori  uso  contenenti  PCB  o  da  essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 
  16   02   11    *    apparecchiature    fuori    uso,    contenenti
clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12 * apparecchiature  fuori  uso,
contenenti amianto in fibre libere 
  16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti  componenti
pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
  16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di  cui  alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13 
  16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da  apparecchiature  fuori
uso 
  16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori  uso,  diversi
da quelli di cui alla voce 16 02 15 
 
  16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
  16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
  16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce  16
03 03 
  16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
  16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03
05 
  16 03 07* mercurio metallico 
 
  16 04 esplosivi di scarto 
  16 04 01 * munizioni di scarto 
  16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 
  16 04 03 * altri esplosivi di scarto 
 
  16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e  prodotti  chimici
di scarto 
  16 05 04 * gas in contenitori a  pressione  (compresi  gli  halon),
contenenti sostanze pericolose 
  16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli  di  cui
alla voce 16 05 04 
  16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite
da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze  chimiche  di
laboratorio 
  16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 08 * sostanze  chimiche  organiche  di  scarto  contenenti  o
costituite da sostanze pericolose 
  16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui  alle
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 
 
  16 06 batterie ed accumulatori 
  16 06 01 * batterie al piombo 
  16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 
  16 06 03 * batterie contenenti mercurio 
  16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
  16 06 05 altre batterie ed accumulatori 
  16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  di
raccolta differenziata 
 
  16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e  stoccaggio
e di fusti (tranne 05 e 13) 
  16 07 08 * rifiuti contenenti olio 
  16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
  16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  16 08 catalizzatori esauriti 
  16 08 01 catalizzatori esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 
  16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 
  16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 
  16 08 04  catalizzatori  esauriti  da  cracking  catalitico  fluido
(tranne 16 08 07) 
  16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 
  16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 
  16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati   da   sostanze
pericolose 
 
  16 09 sostanze ossidanti 
  16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio 
  16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di  potassio,  dicromato  di
potassio o di sodio 
  16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
  16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 
 
  16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuori
sito 
  16 10  01  *  soluzioni  acquose  di  scarto,  contenenti  sostanze
pericolose 
  16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 16 10 01 
  16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
  16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16
10 03 
 
  16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari 
  16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carbone
provenienti  dalle  lavorazioni  metallurgiche,  contenenti  sostanze
pericolose 
  16 11 02 rivestimenti e materiali  refrattari  a  base  di  carbone
provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui
alla voce 16 11 01 
  16 11 03 * altri rivestimenti e  materiali  refrattari  provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16 11 04 altri  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti
dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui  alla  voce
16 11 03 
  16 11 05 *  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 
  16  11  06  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce  16
11 05 
 
  17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso
il terreno escavato proveniente da siti contaminati 
  17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
  17 01 01 cemento 
  17 01 02 mattoni 
  17 01 03 mattonelle e ceramiche 
  17 01 06 * miscugli o scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, contenenti sostanze pericolose 
  17 01 07 miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
 
  17 02 legno, vetro e plastica 
  17 02 01 legno 
  17 02 02 vetro 
  17 02 03 plastica 
  17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
da esse contaminati 
 
  17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenti
catrame 
  17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
  17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  17
03 01 
  17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
 
  17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
  17 04 01 rame, bronzo, ottone 
  17 04 02 alluminio 
  17 04 03 piombo 
  17 04 04 zinco 
  17 04 05 ferro e acciaio 
  17 04 06 stagno 
  17 04 07 metalli misti 
  17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
  17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame  di  carbone  o  di
altre sostanze pericolose 
  17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
 
  17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio 
  17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
  17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
  17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
  17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17
05 05 
  17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,  contenente
sostanze pericolose 
  17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso  da  quello
di cui alla voce 17 05 07 
 
  17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti
amianto 
  17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto 
  17 06 03 * altri materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  da
sostanze pericolose 
  17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle  voci  17
06 01 e 17 06 03 
  17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 
 
  17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
  17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  da
sostanze pericolose 
  17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli
di cui alla voce 17 08 01 
 
  17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione 
  17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti mercurio 
  17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,
contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,  pavimentazioni
a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro  contenenti
PCB, condensatori contenenti PCB) 
  17  09  03  *  altri  rifiuti  dell'attivita'  di   costruzione   e
demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 
  17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 
 
  18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da
attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di
ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 
  18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  a
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 
  18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
  18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 
  18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 
  18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
06 
  18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 
  18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 
 
  18  02  Rifiuti  legati  alle  attivita'  di  ricerca  e  diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 
  18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
  18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02  03  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
  18 02 05 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze
pericolose 
  18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
05 
  18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 
  18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 
 
  19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla
potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso
industriale 
  19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
  19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
  19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  dei
fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
  19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 
  19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato  per  il  trattamento
dei fumi 
  19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da  quelle  di  cui  alla
voce 19 01 11 
  19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce  19  01
13 
  19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce  19
01 15 
  19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 
  19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce
19 01 17 
  19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
  19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti  chimico-fisici  di
rifiuti  industriali   (comprese   decromatazione,   decianizzazione,
neutralizzazione) 
  19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non
pericolosi 19 02 04  *  miscugli  di  rifiuti  contenenti  almeno  un
rifiuto pericoloso 
  19  02  05  *  fanghi  prodotti  da   trattamenti   chimico-fisici,
contenenti sostanze pericolose 
  19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi  da
quelli di cui alla voce 19 02 05 
  19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione 
  19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19  02  09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti  sostanze
pericolose 
  19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui  alle  voci
19 02 08 e 19 02 09 
  19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
  19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati 
  19 03 04 * rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,  parzialmente
stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 
  19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 04 
  19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 
  19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
03 06 
  19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 
 
  19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 
  19 04 01 rifiuti vetrificati 
  19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 
  19 04 03 * fase solida non vetrificata 
  19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra  di  rifiuti
vetrificati 
 
  19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
  19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
  19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 
  19 05 03 compost fuori specifica 
  19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti 
  19 06 03 liquidi prodotti dal  trattamento  anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
urbani 
  19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti  di
origine animale o vegetale 
  19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti
di origine animale o vegetale 
  19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 07 Percolato di discarica 
  19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
  19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce
19 07 02 
 
  19 08 Rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delle
acque reflue, non specificati altrimenti 
  19 08 01 vaglio 
  19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
  19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
  19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 08 07 * soluzioni e  fanghi  di  rigenerazione  delle  resine  a
scambio ionico 
  19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 08 09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 
  19 08 10 * miscele di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione
olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 
  19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 
  19 08 12 fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico  delle  acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 
  19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da  altri
trattamenti delle acque reflue industriali 
  19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti  delle  acque  reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
  19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dalla
sua preparazione per uso industriale 
  19 09 01 rifiuti solidi prodotti  dai  processi  di  filtrazione  e
vaglio primari 
  19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
  19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
  19 09 04 carbone attivo esaurito 
  19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
  19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico 
  19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuti
contenenti metallo 
  19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
  19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
  19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti  sostanze
pericolose 
  19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da  quelli  di
cui alla voce 19 10 03 
  19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 
  19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce  19  10
05 
  19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 
  19 11 01 * filtri di argilla esauriti 
  19 11 02 * catrami acidi 
  19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 
  19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti
tramite basi 
  19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,
contenenti sostanze pericolose 
  19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
  19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi 
  19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
 
  19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet)
non specificati altrimenti 
  19 12 01 carta e cartone 
  19 12 02 metalli ferrosi 
  19 12 03 metalli non ferrosi 
  19 12 04 plastica e gomma 
  19 12 05 vetro 
  19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose 
  19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
  19 12 08 prodotti tessili 
  19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
  19 12  10  rifiuti  combustibili  (CDR:  combustibile  derivato  da
rifiuti) 
  19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
  19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 
 
  19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  e
risanamento delle acque di falda 
  19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  dei
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
  19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  dei
terreni, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni,
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
  19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
  19 13 06 fanghi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delle
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 
  19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati  acquosi  prodotti
dalle operazioni di risanamento  delle  acque  di  falda,  contenenti
sostanze pericolose 
  19 13 08 rifiuti liquidi acquosi  e  concentrati  acquosi  prodotti
dalle operazioni di risanamento delle  acque  di  falda,  diversi  da
quelli di cui alla voce 19 13 07 
 
  20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da
attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
  20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 
  20 01 01 carta e cartone 
  20 01 02 vetro 
  20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
  20 01 10 abbigliamento 
  20 01 11 prodotti tessili 
  20 01 13 * solventi 
  20 01 14 * acidi 
  20 01 15 * sostanze alcaline 
  20 01 17 * prodotti fotochimici 
  20 01 19 * pesticidi 
  20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 
  20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 
  20 01 25 oli e grassi commestibili 
  20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 
  20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti
sostanze pericolose 
  20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 27 
  20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose 
  20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 
  20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 
  20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 
  20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06
02 e  16  06  03,  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi
contenenti tali batterie 
  20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
20 01 33 
  20 01 35 * apparecchiature elettriche ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20  01  23,  contenenti
componenti pericolosi 
  20 01 36 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso,
diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 
  20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose 
  20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 
  20 01 39 plastica 
  20 01 40 metallo 
  20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 
  20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 
 
  20 02 Rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti
provenienti da cimiteri) 
  20 02 01 rifiuti biodegradabili 
  20 02 02 terra e roccia 
  20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
 
  20 03 Altri rifiuti urbani 
  20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
  20 03 02 rifiuti dei mercati 
  20 03 03 residui della pulizia stradale 
  20 03 04 fanghi delle fosse settiche 
  20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
  20 03 07 rifiuti ingombranti 
  20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 
 
 
  3. L'allegato E della parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' modificato come segue: dopo le parole «35%  in  peso
per il legno» sono inserite le seguenti: «Entro il 31  dicembre  2025
almeno il 65% in  peso  di  tutti  i  rifiuti  di  imballaggio  sara'
riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno  conseguiti  i  seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio,  in  termini  di  peso,  per  quanto
concerne i seguenti materiali  specifici  contenuti  nei  rifiuti  di
imballaggio: 
    50% per la plastica; 
    25% per il legno; 
    70% per i metalli ferrosi; 
    50% per l'alluminio; 
    70% per il vetro; 
    75% per la carta e il cartone; 
  entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i  rifiuti
di imballaggio sara' riciclato; 
  entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti  obiettivi
minimi di riciclaggio, in termini di  peso,  per  quanto  concerne  i
seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
    55% per la plastica; 
    30% per il legno; 
    80% per i metalli ferrosi; 
    60% per l'alluminio; 
    75% per il vetro; 
    85% per la carta e il cartone. 
  Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219,  comma
5-bis, e' effettuato come segue: 
    sottraendo dagli obiettivi di  riciclaggio  relativi  a  tutti  i
rifiuti di imballaggio da conseguire entro il  31  dicembre  2025  ed
entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre  anni  precedenti,
di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema
di  riutilizzo  degli  imballaggi,  rispetto  alla  totalita'   degli
imballaggi per la vendita immessi sul mercato; 
    sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi  ai  materiali
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il
31 dicembre 2025 ed entro il 31  dicembre  2030,  la  medesima  quota
media  nei  tre  anni  precedenti,  di  imballaggi  riutilizzabili  e
riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi
di cui sopra costituiti  dal  rispettivo  materiale  di  imballaggio,
rispetto alla totalita' degli imballaggi per la  vendita,  costituiti
da tale materiale, immessi sul mercato. 
  Non si tengono in considerazione piu' di cinque  punti  percentuali
di  tale  quota  ai  fini  del  calcolo  del  corrispondente  livello
rettificato degli obiettivi. 
  Ai fini del calcolo  degli  obiettivi  di  riciclaggio  di  cui  al
presente allegato, relativi a  tutti  i  rifiuti  di  imballaggio  da
conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il  31  dicembre  2030,
nonche'  di  quelli  relativi  al  legno  contenuto  nei  rifiuti  di
imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed  entro  il  31
dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantita' di
imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.». 
  4. L'allegato F della Parte IV del  decreto  legislative  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «Allegato F - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3. 
  Requisiti   essenziali   concernenti   la   composizione    e    la
riutilizzabilita'   e   la   recuperabilita'   (in   particolare   la
riciclabilita') degli imballaggi: 
    gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il
peso al minimo necessario per  garantire  il  necessario  livello  di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballato
quanto per il consumatore; 
    gli imballaggi sono concepiti,  prodotti  e  commercializzati  in
modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il  recupero,  compreso
il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e  da  ridurne
al minimo l'impatto sull'ambiente  derivante  dallo  smaltimento  dei
rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio; 
    gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli
nocivi e di altre sostanze e materiali  pericolosi  come  costituenti
del   materiale   di   imballaggio   o   di   qualsiasi    componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o  i  residui  delle  operazioni  di  gestione  dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati. 
  Requisiti per la riutilizzabilita' di un  imballaggio.  I  seguenti
requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: 
    1) le proprieta' fisiche e  le  caratteristiche  dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizioni
di impiego normalmente prevedibili; 
    2) possibilita' di trattare gli imballaggi usati per  ottemperare
ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori; 
    3)  osservanza  dei  requisiti  specifici  per   gli   imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi
un rifiuto; 
  Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio: 
    a)  Imballaggi  recuperabili  sotto  forma  di  riciclaggio   del
materiale: 
      l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale  da  consentire
il riciclaggio di una determinata percentuale in peso  dei  materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  le
norme in vigore nella  Unione  europea.  La  determinazione  di  tale
percentuale  puo'  variare  a  seconda  del  tipo  di  materiale  che
costituisce l'imballaggio; 
    b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico.  I
rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono
avere  un  valore  calorifico  minimo  inferiore  per  permettere  di
ottimizzare il recupero energetico; 
    c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost: 
      i rifiuti di imballaggio trattati per produrre  compost  devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  la
raccolta separata  differenziata  e  il  processo  o  l'attivita'  di
compostaggio in cui sono introdotti. 
    d) Imballaggi biodegradabili: 
      i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura
tale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  o
biologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli
imballaggi  oxodegradabili   in   plastica   non   sono   considerati
biodegradabili.». 
  5. L'allegato I della Parte IV del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  e'  sostituito  dall'Allegato  III  della  direttiva
2008/98/CE come modificato dal regolamento (UE)  n.  1357/2014  della
Commissione, del 18 dicembre 2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del
Consiglio, dell'8 giugno 2017. 
  * Sotto la voce HP6 «Tossicita'  acuta»  al  secondo  capoverso  le
parole «i seguenti valori limite sono da prendere in  considerazione»
sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti  valori  soglia  sono  da
prendere in considerazione». 
  6. Dopo l'Allegato L-bis della Parte IV del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Allegato L-ter (esempi di strumenti economici e altre  misure  per
incentivare  l'applicazione  della  gerarchia  dei  rifiuti  di   cui
all'articolo 179). 
  1.  tasse  e  restrizioni  per  il  collocamento  in  discarica   e
l'incenerimento dei rifiuti  che  incentivano  la  prevenzione  e  il
riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come  opzione  di
gestione dei rifiuti meno preferibile; 
  2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw)  che  gravano  sui
produttori di rifiuti sulla base della quantita' effettiva di rifiuti
prodotti e forniscono  incentivi  alla  separazione  alla  fonte  dei
rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati; 
  3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti,  in  particolare
quelli alimentari; 
  4. regimi di responsabilita' estesa del produttore per vari tipi di
rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il
profilo dei costi e la governance; 
  5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare  la
raccolta efficiente di prodotti e materiali usati; 
  6. solida pianificazione degli  investimenti  nelle  infrastrutture
per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione; 
  7. appalti  pubblici  sostenibili  per  incoraggiare  una  migliore
gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati; 
  8. eliminazione graduale delle  sovvenzioni  in  contrasto  con  la
gerarchia dei rifiuti; 
  9. ricorso a  misure  fiscali  o  altri  mezzi  per  promuovere  la
diffusione  di  prodotti  e  materiali  che  sono  preparati  per  il
riutilizzo o riciclati; 
  10.  sostegno  alla  ricerca  e  all'innovazione  nelle  tecnologie
avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione; 
  11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento
dei rifiuti; 
  12. incentivi economici per le autorita' locali e regionali,  volti
in  particolare  a  promuovere   la   prevenzione   dei   rifiuti   e
intensificare  i  regimi  di  raccolta  differenziata,  evitando  nel
contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento; 
  13. campagne di sensibilizzazione pubblica,  in  particolare  sulla
raccolta  differenziata,  sulla  prevenzione  della  produzione   dei
rifiuti  e  sulla  riduzione  della  dispersione   dei   rifiuti,   e
integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione; 
  14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte  le
autorita' pubbliche competenti che intervengono  nella  gestione  dei
rifiuti; 
  15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra  tutte
le parti interessate alla gestione dei  rifiuti,  incoraggiamento  di
accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti
da parte delle aziende.». 
  7. Dopo l'Allegato L-ter della Parte IV del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente: 
  «Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2). 
    

|==========================|============================|===========|
|         Frazione         |        Descrizione         |     EER   |
|==========================|============================|===========|
|                          | Rifiuti biodegradabili di  |   200108  |
|                          | cucine e mense             |           |
| RIFIUTI ORGANICI         |----------------------------|-----------|
|                          | Rifiuti biodegradabili     |   200201  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Rifiuti dei mercati        |   200302  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| CARTA E CARTONE          | Imballaggi in carta e      |   150101  |
|                          | cartone                    |           |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Carta e cartone            |   200101  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| PLASTICA                 | Imballaggi in plastica     |   150102  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Plastica                   |   200139  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| LEGNO                    | Imballaggi in legno        |   150103  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Legno, diverso da quello di|   200138  |
|                          | cui alla voce 200137*      |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| METALLO                  | Imballaggi metallici       |   150104  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Metallo                    |   200140  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| IMBALLAGGI COMPOSITI     | Imballaggi materiali       |   150105  |
|                          | compositi                  |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| MULTIMATERIALE           | Imballaggi in materiali    |   150106  |
|                          | misti                      |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| VETRO                    | Imballaggi in vetro        |   150107  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Vetro                      |   200102  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                          | Imballaggi in materia      |   150109  |
|                          | tessile                    |           |
| TESSILE                  |----------------------------|-----------|
|                          | Abbigliamento              |   200110  |
|                          |----------------------------|-----------|
|                          | Prodotti tessili           |   200111  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| TONER                    | Toner per stampa esauriti  |   080318  |
|                          | diversi da quelli di cui   |           |
|                          | alla voce 080317*          |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| INGOMBRANTI              | Rifiuti ingombranti        |   200307  |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| VERNICI, INCHIOSTRI,     | Vernici, inchiostri,       |           |
| ADESIVI E RESINE         | adesivi e resine diversi da|   200128  |
|                          | quelli di cui alla voce    |           |
|                          | 200127                     |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| DETERGENTI               | Detergenti diversi da      |   200130  |
|                          | quelli di cui alla voce    |           |
|                          | 200129*                    |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| ALTRI RIFIUTI            | Altri rifiuti non          |   200203  |
|                          | biodegradabili             |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| RIFIUTI URBANI           | Rifiuti urbani             |   200301  |
| INDIFFERENZIATI          | indifferenziati            |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|

    
  Rimangono esclusi i  rifiuti  derivanti  da  attivita'  agricole  e
connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.». 
  8. Dopo l'allegato L-quater della Parte IV del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 del presente  articolo,
e' inserito il seguente: 
  «Allegato L-quinquies - Elenco attivita' che producono  rifiuti  di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
  2. Cinematografi e teatri. 
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
  5. Stabilimenti balneari. 
  6. Esposizioni, autosaloni. 
  7. Alberghi con ristorante. 
  8. Alberghi senza ristorante. 
  9. Case di cura e riposo. 
  10. Ospedali. 
  11. Uffici, agenzie, studi professionali. 
  12. Banche ed istituti di credito. 
  13.  Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli. 
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e  tessuti,  tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato. 
  16. Banchi di mercato beni durevoli. 
  17. Attivita' artigianali tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere,
estetista. 
  18. Attivita'  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,
fabbro, elettricista. 
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
  20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici. 
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
  22. Mense, birrerie, hamburgerie. 
  23. Bar, caffe', pasticceria. 
  24. Supermercato, pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,
generi alimentari. 
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
  27. Ipermercati di generi misti. 
  28. Banchi di mercato generi alimentari. 
  29. Discoteche, night club. 
  Rimangono  escluse  le  attivita'  agricole  e  connesse   di   cui
all'articolo 2135 del codice civile. 
  Attivita' non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a
cui sono analoghe.». 
                               Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma
3 dell'articolo 7, non devono  derivare  nuovi  e  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.  Le  Amministrazioni  e  le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 settembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei 
 
                                Costa, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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